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ESAME DI STATO DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali, paritarie e pareggiate, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica (art. 32 L. 86/1942).
Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.
Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata.
I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il quattordicesimo anno di età, e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che abbiano conseguito detta licenza da almeno un triennio, nonché coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro i termini previsti dalla CM sulle iscrizioni, al dirigente scolastico della scuola media statale, paritaria o pareggiata, più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non solo della distanza, ma anche dei collegamenti esistenti.
Nelle città sedi di più scuole, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere l'esame in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua.
I candidati privatisti che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il quattordicesimo anno di età e che abbiano seguito studi all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all'esame di licenza media, presentando un'attestazione, rilasciata dal Console competente comprovante le predette condizioni.
In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una stessa scuola, il Csa, provvede a distribuire tali candidati con le stesse modalità previste per gli esami di idoneità. Inoltre il Csa, al quale devono essere immediatamente trasmesse le domande di ammissione agli esami dei candidati privatisti preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone l'assegnazione di detti candidati ad un'altra commissione di esame anche in sede viciniore, dando tempestivamente comunicazione diretta agli interessati.
In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo la commissione d'esame è altresì composta dagli insegnanti di strumento musicale.
Il presidente della commissione è nominato con decreto del Csa, di norma, tra dirigenti scolastici o professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime, comunque provenienti da scuole diverse da quelle in cui presiedono la commissione.
Al presidente della commissione di una scuola può essere affidata anche la Presidenza della commissione di altra scuola, facilmente raggiungibile sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.
I dirigenti scolastici possono svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza per gli esami di idoneità ed in quello di assegnazione.
I candidati interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati privatisti sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini all'abitazione dei candidati medesimi.
Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media l'ammissione o la non ammissione agli esami viene deliberata dai docenti del corso, costituiti con il preside in consiglio di classe. I candidati provenienti da questi corsi sostengono l'esame nella sede ove gli stessi si sono svolti; i docenti del relativo corso fanno parte della commissione d'esame della scuola di aggregazione e ne costituiscono apposita sottocommissione.
Gli esami di licenza hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
Le prove scritte si svolgono, di norma, nel seguente ordine: italiano; lingua straniera; matematica.
Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza dell'intera sottocommissione.
La riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.
Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.
L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo allegato al DM 26/8/1981.
Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi, fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova (art. 85 del Regio Decr. 653/1925). Alla presentazione delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di lingua straniera, e la prova di matematica.
Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo, è necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso.
La sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da ogni candidato.
Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione del giudizio sintetico di "ottimo", "distinto", "buono" e "sufficiente"; se negativo, con la dichiarazione di "non licenziato". Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.
La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non licenziati, che non abbiano l'idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe.
La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.
Nella scuola con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.
A coloro i quali conseguono la licenza media deve essere rilasciato, a firma del presidente della commissione, il diploma di licenza, su cui è scritto il giudizio sintetico.
Al termine della sessione il presidente della commissione trasmette al Csa l'elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma.
Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.
Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.
Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.
Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato (art. 318 T.U.). Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.

 
 
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