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ESAME DI LICENZA ELEMENTARE

A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza, in unica sessione, costituito da due prove scritte ed un colloquio, che accertino il livello di maturità raggiunto. Le due prove scritte riguardano, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, in relazione all'attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe (art. 128 del T.U. e art. 1 DM 10/9/1991). Il colloquio, che esclude qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull'intera attività svolta nel corso dell'anno scolastico, ed è inteso ad. L'esame deve tenere conto anche delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute nel documento di valutazione.
Teniamo presente che la L. 53/2003, la Riforma (vedi) morattiana, prevede, se arriverà a regime, l'abrogazione di questo esame.
Commissioni degli esami
Le commissioni degli esami sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico tra quelli designati dal collegio dei docenti. Nelle scuole parificate la nomina è del dirigente scolastico della scuola statale.
Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera specialista.
Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la commissione di esame opera per tutti gli alunni delle stesse classi quinte interessate.
La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del Piano Educativo Individualizzato - Pei, mediante prove di esame anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.
La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile (art. 395, lett. e. del T.U.).
Scuola familiare e privata autorizzata - Esami di idoneità e licenza
Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi. Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami in una scuola elementare statale o paritaria, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami presso una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria del circolo didattico nell'ambito del quale si trova la scuola privata.
Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria, e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale o paritaria
Le commissioni degli esami di idoneità sono formate nella scuola statale da tre insegnanti della scuola statale e nella scuola paritaria da tre insegnanti della scuola paritaria, nominati dai rispettivi dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei docenti.
Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.
Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.
Gli esami di licenza ed idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.
Le domande di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza, redatta in carta semplice, deve essere corredata dal programma dell'attività svolta, devono essere presentate ai capi d'istituto delle scuole statali o paritarie competenti per zona entro la data indicata dalla CM sulle iscrizioni.
Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta e l'iscrizione agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado dell'istruzione obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età.
La Direzione della scuola privata autorizzata che presenti agli esami non meno di 50 alunni complessivi può chiedere al dirigente scolastico competente che gli esami si svolgano presso la propria sede.
In tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami, che si tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria, partecipa anche l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati.
Ai membri delle commissioni esaminatrici vengono corrisposti, da parte delle scuole private, unicamente le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle vigenti disposizioni.
Prove suppletive
Agli alunni che, per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare o completare le relative prove secondo il calendario stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, da espletate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, con i commissari d'esame inizialmente nominati.
Entro la data del 30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in sede di scrutinio finale. Le prove sono sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale degli alunni interessati. Anche in questa sede, la non ammissione alla classe successiva deve avere carattere di eccezionalità
Valutazione
Come per lo scrutinio, il giudizio finale espresso collegialmente e riportato sull'apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione per discipline; esso non va motivato e consiste nell'indicazione "ammesso" o "non ammesso": a) "alla classe successiva" o b) "al successivo grado dell'istruzione obbligatoria".

 
 
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