Esami di idoneità nella scuola elementare – art. 147 T.U.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.
La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Esami di idoneità nella scuola media – art. 180 T.U.
La sessione degli esami di idoneità alla seconda ed alla terza classe di scuola media è unica. Gli esami di idoneità hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
L'esame di idoneità alla seconda e terza classe consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare, sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità.
Agli esami per la seconda e terza classe sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d'età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
I candidati agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe seconda.
In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Csa, d'intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei privatisti, provvede a distribuire i candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica.
Per i candidati agli esami di idoneità che sono stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive da concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Gli alunni che per assenze determinate da gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
Agli esami di idoneità nella scuola media. si applicano le disposizioni relative alla presentazione delle domande e alle sessioni di esame della scuola superiore (vedi oltre).
Scuola superiore – artt. 192 e 193 T.U.
La commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi è nominata dal dirigente scolastico ed è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il dirigente od un docente da lui delegato (art. 198 comma 1 T.U.). La sostituzione è prevista solo nel caso si sia già componenti della commissione per gli esami di Stato. Il dirigente stesso provvede alla sostituzione anche con supplenza (art. 23 OM 90/2001).
Esami di idoneità
Hanno inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, si svolgono in unica sessione, anche nel mese di settembre, purché prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
I candidati esterni in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo i candidati esterni che abbiano compiuto 18 anni prima dell’inizio degli esami, quelli che ne compiono 23 nell'anno in corso sono dispensati anche dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Particolari requisiti sono però richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità dei diversi istituti (OM 90/2001).
I candidati esterni, in possesso solo di licenza media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati già diplomati o già promossi ad una qualunque classe del superiore, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.
All'inizio della sessione, la commissione provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, (art. 192 comma 6 T.U.) esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.
Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
Esami integrativi
Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di scuola superiore possono sostenere in un'apposita sessione speciale e con le stesse modalità degli esami di idoneità, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. |