L’art. 25 del Ccnl 2003 individua tra le competenze del profilo professionale dei docenti anche la ricerca, quale mezzo di formazione professionale e supporto e arricchimento della didattica. L’attività di ricerca dovrebbe essere quindi incoraggiata e sostenuta anche fuori dalla scuola e in tale ottica si giustificano gli istituti del congedo straordinario per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli assegni di studio.
L’art. 2 della L. 476/1984 stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Questo articolo è stato poi integrato dall’art. 52 comma 57 della L. 448/2001 che ha aggiunto: “In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”.
Recentemente il Miur, “tenuto conto di ricorrenti perplessità e incertezze che caratterizzano l’applicazione di tali istituti”, ha ritenuto necessario dare alcuni chiarimenti in merito ai congedi di cui possono usufruire i docenti impegnati in attività di ricerca. La CM 120/2002 chiarisce che:
“Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Inoltre, così come ha precisato la CM 376/1984, anche il vincitore di concorso che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario.
Dalla normativa richiamata si ricavano i seguenti precetti fondamentali:
- il congedo straordinario per il borsista è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale dell’Amministrazione (dirigente scolastico);
- la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova;
- la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato.
- il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
- Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall’Inpdap - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - con nota prot. 1181 del 19 ottobre 1999”.
Fruiscono dei benefici della L 476/84 anche i titolari di borse di studio post dottorato e di borse per i corsi di perfezionamento / scuole di specializzazione universitaria.
Gli assegnisti di ricerca possono fruire dell’aspettativa senza assegni prevista dall’art. 51 L. 449/97, viene concessa dal DS solo al personale che ha superato il Periodo di prova (vedi) ed il periodo di aspettativa è valido a tutti gli effetti come servizio
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