DIRITTI SINDACALI
Le RSU, sulla base della normativa richiamata negli articoli del Ccnl 2003 e delle eventuali contrattazioni decentrate, contrattano col dirigente la puntuale applicazione all’interno delle singole scuole delle modalità e dei criteri di applicazione dei diritti sindacali per quanto riguarda le assemblee, i permessi, i locali, l’affissione (per i singoli aspetti consulta la voce RSU - diritti).
Ai sensi dell’art. 42 del DLgs 165/2001:
“Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni”.
Pertanto sulle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, qualora la contrattazione ai diversi livelli non disponga una specifica disciplina, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge 300/1970 - Statuto dei Lavoratori.
I riferimenti normativi essenziali sono quindi i seguenti:
- lo Statuto dei Lavoratori, Legge 300/1970
- il CCNQ sulle libertà e prerogative sindacali del 7 agosto 1998, con le integrazioni e correzioni del CCNQ del 27 gennaio 1999
- l’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle R.S.U., anche questo del 7 agosto 1998
- il CCNL 2003
- tutta la normativa secondaria che prevede informazione e/o contrattazione tra dirigenti e soggetti sindacali.
(I testi completi di queste norme sono disponibili presso tutte le sedi Cobas, oppure possono essere scaricati dal sito internet: www.cobas-scuola.org)
In ogni caso, tutta la normativa specifica relativa alle materie oggetto di informazione - organici, sicurezza, contratti decentrati e/o integrativi, ecc. - su cui lavora il dirigente è, ovviamente, in possesso della scuola. Andrebbe fornita contestualmente all’informazione, se così non fosse richiedamola per iscritto.
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