È certamente significativo che il primo atto legislativo di “riforma” della scuola, in attuazione del famigerato art. 21 della L. 59/97, “Bassanini”, sia stato proprio il DLgs. 59/98 sulla Dirigenza, che integra con tre articoli – 25bis, 25ter e 28bis – il DLgs. 29/93 (ora artt. 25 e 29 del DLgs. 165/2001).
In questo nuovo contesto normativo i dirigenti scolastici vorrebbero esercitare quegli “autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane, strumentali e di controllo” che vengono riconosciuti in linea generale a tutti i dirigenti dal comma 2 dell’art. 4 del DLgs 165/2001, dimenticando però quello che prevede il comma successivo dello stesso articolo e cioè che “le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”. Proprio quanto si realizza con il comma 2 dell’art. 25 dello stesso DLgs che, ribadendo che “il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio”, precisa subito dopo i limiti di queste attribuzioni: “Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”.
Anche quest’ultimo Decreto Legislativo, non ritenendo inapplicabili (art. 71) né abrogando (art. 72) le norme previgenti, di fatto si aggiunge all’art. 396 del T.U., che definisce la “Funzione direttiva”, ingenerando ulteriori difficoltà interpretative tra le competenze del dirigente e quelle degli Organi Collegiali (vedi). Senza contare poi le altre norme che derivano da contratti, decreti, ordinanze, regolamenti per giungere infine alle circolari.
Ed è proprio con una Circolare, la n. 193/2000, che il Ministero aveva tentato di fare quello che neanche lo stesso legislatore ritiene possibile: sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato, il MPI ritenne “superata la disposizione contenuta nel comma 2, lettera h, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 297/94 riguardante la competenza del collegio dei docenti in materia” di elezione dei Collaboratori (vedi) del capo d’istituto.
Qualora anche all’inizio di questo nuovo anno scolastico qualche dirigente tentasse di nominare i propri delegati al posto dei collaboratori previsti dal T.U., invitiamo i Collegi docenti a non farsi espropriare delle proprie competenze e riaffermare il principio della collegiale gestione della scuola e quindi chiedere l’elezione dei collaboratori del capo d’istituto (vedi anche Staff), anche per evitare inutili ulteriori contenziosi.
Il 1° marzo 2002 è stato sottoscritto il primo Ccnl separato per l’Area V della Dirigenza scolastica, cui da tempo aspiravano quei capi d’istituto che non si riconoscevano più nell’assetto cooperativo delineato dai precedenti contratti.
L’Associazione Nazionale Presidi e Cgil – Cisl - Uil, con i soldi risparmiati in questi anni sui salari di docenti e ATA, chiedono nella loro piattaforma contrattuale “la piena equiparazione, nell’inquadramento e nella retribuzione accessoria, alla dirigenza pubblica”.
Ma, a prescindere dall’odiosa questione economica, è un altro l’aspetto su cui vorremmo che tutti i lavoratori della scuola riflettessero per poi giungere a scelte conseguenti e responsabili: con la questione della “dirigenza” si sono delineate due idee di scuola tra loro incompatibili.
Da un lato quella che, avendo verificato la complessità e la difficoltà del fare scuola quotidiano, cerca nel confronto tra pari quella condivisione necessaria a rendere efficace l’azione didattica, potenziando e rendendo veramente effettiva la partecipazione di tutte le componenti agli Organi Collegiali (dal Consiglio di classe a quello Nazionale della Pubblica Istruzione).
Dall’altro quella che, partendo dalle stesse considerazioni, sceglie la scorciatoia della gestione verticistica e manageriale, perché da sempre incapace di affrontare con il necessario realismo il lavoro collegiale e cooperativo adesso spera di scavalcare ogni difficoltà con un autoritarismo che cancella il problema stesso del confronto e della scelta.
Poco contano i distinguo operati nella piattaforma contrattuale confederale su managerialità, gerarchie e cooperazione quando poi si afferma il ruolo “di guida con le dinamiche relazionali all’interno dell’istituzione scolastica” del dirigente, da cui “discende la realizzazione concreta dell’autonomia e di tutte le sue potenzialità”, e si conclude con l’auspicio “che si completi anche l’itinerario legislativo della riforma degli organi collegiali interni”, certamente non per potenziarne il ruolo, bensì dando applicazione “integrale al D.L.vo 59/98 sulla prerogativa degli affidamenti dei compiti ai docenti in campo organizzativo e gestionale”, cioè alla costituzione di quelle gerarchie (staff e figure di sistema) di cui la scuola non ha certamente bisogno.
In effetti questa è proprio “una rivoluzione copernicana”, come viene ribadito da Cgil – Cisl - Uil nella loro piattaforma contrattuale, prendendo a prestito la definizione della Confindustria (Rapporto Oliva: Verso la scuola del 2000, cooperare e competere: le proposte di Confindustria), perché toglie dal centro del sistema scolastico “la libertà d’insegnamento” che promuove “la piena formazione della personalità degli alunni” (art. 1 del T.U.) sostituendola con la “trinità” gestionale dell’azienda: efficacia- efficienza- economicità.
Per concludere questa rivoluzione aziendalista attendiamo solo che i confederali introducano nella scuola quel concetto di zero tolerance contro insegnanti e scuole che danneggiano gli studenti tanto caro alla Confindustria, secondo la quale il nemico da battere è la povertà di aspirazioni dei singoli come di un popolo.
Riportiamo qui di seguito i principali poteri che il dirigente può esercitare (ai sensi dell’art. 25 del DLgs 165/2001, dell’art. 396 del T.U., dell’art. 1 e 16 del Ccnl 1/3/2002 e degli artt. 6, 7, 8, 13, 18, 19, 26, 31, 32, 36, 40, 45, 47, 52, 56, 62, 71, 90, 91 del Ccnl 2003) nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali (vedi) e della “correttezza e trasparenza dei comportamenti” che improntano il sistema delle Relazioni sindacali di scuola (vedi):
- “organizza autonomamente i tempi e i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli”.
- è l’unico titolare di parte pubblica nelle Relazioni sindacali di scuola (vedi).
- “promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie”.
- infligge alcune Sanzioni disciplinari (vedi) al personale, o le segnala all’ufficio competente.
- “assicura il funzionamento generale dell’unità scolastica”: presiedendo il collegio dei docenti, il comitato di valutazione, i consigli di intersezione, interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto ed eseguendone le deliberazioni; formando le classi, assegnandole ai singoli docenti e formulando l'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti; provvedendo alla gestione del Programma annuale (vedi Contabilità); concedendo/erogando Ferie, Permessi, Congedi, Aspettative, Esoneri - Semiesoneri (vedi) al personale; autorizzando le Collaborazioni plurime (vedi); potendo “avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative (solo di queste, non per quelle di carattere didattico! Vedi Cm 205/2000, ndr), di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti” (vedi Collaboratori); tutelando la salute nell’ambiente di lavoro.
- “promuove l’autonomia sul piano gestionale e didattico”: predisponendo il Piano delle attività del personale docente (vedi) che ricordiamo deve essere approvato dal Collegio docenti; impartendo al DSGA le direttive relative all’attività del personale ATA; adottando, previa contrattazione con le RSU, il Piano delle attività del personale ATA (vedi), proposto dal DSGA; attribuendo Incarichi specifici (vedi) al personale ATA.
Il fatto che l'art. 26 del Ccnl 2003 tenti di degradare le competenze degli organi collegiali, previste dal DLgs 297/94, a generiche"eventuali proposte", la dice lunga sul tentativo di introdurre surrettiziamente nel contratto prerogative "dirigenziali" che in ogni caso è necessario contrastare sollecitando gli organi collegiali a esercitare le proprie legittime competenze, ben al di là dell'"eventualità" indicata nel contratto.
Tanto più che la nota MPI n.1144/80, che trova ulteriore conferma nella riconosciuta Procedimentalizzazione (vedi) dell’attività amministrativa, afferma"... che i criteri generali e le proposte hanno carattere preparatorio rispetto all'atto finale del direttore didattico/preside e, pertanto, sono obbligatori nel senso che, qualora manchino l'atto finale è invalido. I criteri generali poi, sono da considerare anche vincolanti ... Per quanto riguarda le proposte, invece, ... l'organo competente ad adottare il provvedimento formale dovrà sempre dare adeguata motivazione delle decisioni difformi dalla proposta ...". Considerazioni ribadite anche dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.145/95.
Tutto ciò perchè "per effetto dell'entrata in vigore dei decreti delegati della scuola, il preside non è più vincolato soltanto nei confronti di un superiore gerarchico ... ma anche nei confronti di un'assemblea elettiva ... risulta soggetto anche alle deliberazioni dell'organo collegiale" TAR Piemonte 131/79.
Ricordiamo infine che anche la prassi inveterata della delega annuale ai docenti per presiedere i consigli di classe risulta in contrasto con l'art. 10 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Dpcm 28/11/2000, allegato anche al Ccnl 2003), che afferma: "il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza". E pone problemi di legittimità qualora questo avvenga per gli scrutini perché si determina così un consiglio imperfetto.
In ogni caso queste sono attività aggiuntive che vanno retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica (art. 86 comma 2, lett. j Ccnl 2003).
Per quanto riguarda i provvedimenti delle singole Istituzioni Scolastiche è utile sapere che, dal momento in cui è stata attribuita la dirigenza ai capi d’istituto, gli atti (ai sensi dell’art. 14 del Dpr 275/99 – Regolamento Autonomia) divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Avverso gli atti definitivi è possibile il ricorso al Giudice previo tentativo di conciliazione obbligatoria (vedi Controversie). |