(art. 42 comma 7 DLgs. 165/2001, art. 5 Accordo, art. 7 Ccnl 2003)
Sulla base del CCNL 2003 le delegazioni ai diversi livelli di contrattazione integrativa sono costituite come segue:
A livello nazionale
Per la parte pubblica: dal ministro, o da un suo delegato, e da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
Per le Organizzazioni sindacali: dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente Ccnl.
A livello regionale
Per la parte pubblica: dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta.
Per le organizzazioni sindacali: dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente Ccnl.
A livello di istituzione scolastica
Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;
Per le organizzazioni sindacali: dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Ccnl.
Il tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 810 del 8/5/2003 ha però affermato che ai negoziati decentrati vanno ammessi anche gli esclusi dal Ccnl: “La mancata sottoscrizione del Ccnl da parte di un sindacato, non costituisce motivo sufficiente di esclusione del sindacato medesimo dalla partecipazione alla contrattazione integrativa decentrata”.
Per quanto riguarda la delegazione a livello di istituzione scolastica, visto che il capo d’istituto, “promosso” dirigente, è “titolare delle relazioni sindacali” risulta pacifico chi rappresenti “la parte pubblica” della delegazione.
Pare invece meno pacifico chi debba rappresentare i lavoratori: a rigor di logica, con un minimo di buon senso e senza scomodare la democrazia, dovrebbero essere esclusivamente coloro che sono stati eletti dagli stessi lavoratori per rappresentarli, cioè le RSU. Invece per evitare il rischio di restare esclusi dalla contrattazione d’istituto i “firmatari” hanno deciso che gli eletti nelle RSU devono essere “aiutati” da qualche loro uomo di fiducia (non potendosi riservare, come accade nel Privato, la quota di un terzo degli eletti, anche se non votati).
Contrariamente a quanto si voglia far credere (coscienza sporca di qualche sindacalista?) non esiste nessuna “legge” che renda obbligatoria questa presenza. Il DLgs.29/93 (ora art. 42 comma DLgs 165/2001), infatti, non prescrive la presenza dei “firmatari” accanto alle RSU, semmai prevede che altri accordi “possono altresì prevedere che … la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto”. E come era facilmente prevedibile questo “possono” si è rapidamente trasformato nell’art. 5, comma 3 dell’Accordo, che stabilisce che “i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto”, secondo modalità concordate dagli stessi “firmatari” (art. 10 comma 2 del CCNQ 7/8/98) che prevedono che “le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all'amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali”.
E infatti proprio l’ARAN ha ricordato nella Nota 30/1/2001, prot. 1299, che “le singole organizzazioni sindacali di categoria devono accreditare i propri dirigenti sindacali a norma dell’art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998”, pertanto “le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali” … “aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa”. La Nota precisa poi che “i rapporti tra le RSU e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto e le modalità con cui esse esprimono la propria volontà attengono all'organizzazione interna delle due componenti sindacali della delegazione trattante e non sono di competenza dell'Istituto scolastico” e che “nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può essere effettuata in tal senso, salvo la possibilità, attraverso protocolli locali, di regolare le reciproche relazioni sindacali in modo da rendere lo svolgimento delle trattative semplice e snello”.
Questo è l’accordo che hanno sottoscritto Cgil, Cisl, Uil, Snals (e Gilda nel rinnovo biennio 2001) ma la realtà è ben diversa. Strani figuri sono spesso comparsi (all’improvviso e senza rispettare la procedura da loro stessi prevista!), alla trattativa d’istituto, influenzandone pesantemente gli equilibri e gli esiti.
Che genere di rapporto i “firmatari” intendono realizzare con le RSU? La trattativa d’istituto è esplicitamente prevista fin dal Ccnl 1998-2001, la possibilità di nominare dipendenti dello stesso istituto nelle Rappresentanze Sindacali Aziendali - Rsa era stata recepita fin dal Ccnl 1994-1997, ma fintantoché la contrattazione ha avuto scarsa rilevanza nella vita della scuola solo sporadicamente sono state nominate le Rsa: adesso che in qualche modo sono i lavoratori eletti che trattano, ecco comparire gli angeli custodi che sovrintendono al buon esito della negoziazione.
Ma, ancora non soddisfatti della loro invadenza, i “firmatari” hanno pensato bene di garantirsi anche dall’eventuale libertà del loro delegato di scuola e con l’art. 7 del nuovo Ccnl, che aggiunge la qualità territoriale per il loro rappresentante (non prevista dall’art. 9 del Ccnl 1999 né dall’art. 4 del Ccnl 2001), hanno sancito la presenza nella trattativa d’istituto di qualche fidato bonzo sindacale, tradendo il principio stesso su cui si basa questo livello di contrattazione: chi contratta è comunque un lavoratore di quella scuola!
Evidentemente i “firmatari” considerano pericoloso lasciare i lavoratori decidere per proprio conto. Oppure temono che la necessità di dotare gli eletti di strumenti, informazioni e responsabilità rischi di emanciparli dal rapporto di dipendenza cui sono abituati dalle segreterie sindacali? O, ancora, questa maggiore consapevolezza può spingere le RSU ad occuparsi di cose che qualcuno pensa non dovrebbero interessare loro: Ccnl, Ccnq e Accordi vari?
Dubbi legittimi per coloro che, come noi, pensano invece che solo a partire da un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nell’elaborazione delle piattaforme, e nelle scelte conseguenti, possa profilarsi un modo nuovo di agire nei conflitti di lavoro: partendo dal basso e ponendo l’autonomia dei propri bisogni anche al centro della lotta per i contratti.
(vedi anche Decisioni delle rsu). |