(artt. 63, 64, 65, 66 DLgs 165/2001)
Il Decreto Legislativo 165/2001 è l’ultimo di una serie di interventi che hanno definito la nuova disciplina in materia di controversie di lavoro che sono trasferite, dal giudice amministrativo, al giudice ordinario.
L’art. 63 sancisce che “sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, con l’eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Sono devolute alla competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro anche tutte le controversie relative al comportamento Antisindacale (vedi) delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 28 della Legge 300/70, e tutte le controversie relative alla contrattazione collettiva.
Il giudice può adottare nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati e nell'eventualità in cui sia necessario risolvere pregiudizialmente una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale (art. 64), il giudice sospende il giudizio, e fissa una nuova udienza almeno 120 giorni dopo, al fine di attendere l’eventuale interpretazione o accordo tra Aran e organizzazioni sindacali sulla questione controversa.
In mancanza di un accordo o modifica sul punto controverso il giudice decide per sentenza sulla sola questione di cui alla richiesta.
La nuova disciplina ha previsto (art. 65), per le controversie individuali, l’esperimento obbligatorio di un tentativo di Conciliazione (vedi) ai sensi dell’art. 410 del codice di procedura civile (cpc), davanti al Collegio di Conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro (art. 66) o con le procedure previste dal Ccnq del 23/1/2001 e dall’art. 130 del Ccnl 2003, che rendono non più applicabile il ricorso gerarchico al Ministro di cui all'art. 484 DLgs. 297/94 (LC MIUR 29/11/2001), vedi Arbitrato.
La domanda giudiziale può essere presentata (al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro), solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione o, se già presentata, decorso tale termine.
Infatti, stante l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, il giudice adito, in mancanza del tentativo di conciliazione, rileva l’improcedibilità della domanda e sospende il giudizio fissando alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per esperire il tentativo di conciliazione.
Le modifiche alla giurisdizione sono uno degli ultimi tasselli della “privatizzazione” del pubblico impiego iniziata con il D.L.vo 29/93 ed introducono, come si è visto, alcune importanti novità sulle quali è utile soffermarsi, nonché alcuni problemi.
Infatti, la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro in via di principio è certamente preferibile a quella amministrativa, ma sconterà due ordini di problemi:
- in primo luogo il tentativo di conciliazione obbligatorio non consentirà al singolo di adire immediatamente l’autorità giudiziaria, ma sarà un “filtro” obbligatorio con un ulteriore rafforzamento delle Organizzazioni Sindacali a cui, quasi giocoforza, i lavoratori dovranno rivolgersi.
- in secondo luogo i lunghi tempi di fissazione delle udienze pongono un gravissimo problema di certezza del diritto, anche in relazione alla riorganizzazione dei giudici del lavoro.
Riguardo la possibilità, prevista dalla pregressa disciplina della giurisdizione amministrativa, di richiedere la cosiddetta “sospensiva” del provvedimento in casi di possibile danno grave ed irreparabile, vi è ora la possibilità di adire il giudice in via d’urgenza (ex art. 700 del cpc), il quale, come detto precedentemente, può (non più sospendere) disapplicare il provvedimento dell’amministrazione nella causa in oggetto.
Ricorso con procedura d’urgenza prevista dall’art. 700 Codice di Procedura Civile
“… chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
Il ricorso con procedura d’urgenza può essere attivato solo per casi veramente gravi ed urgenti che hanno alla base due condizioni giuridiche: il periculum in mora (il danno che deriva da un mancato accoglimento immediato del ricorso) e il fumus boni juris (l’apparenza del fondamento giuridico della richiesta del lavoratore). Trattasi di licenziamento, trasferimenti, oneri di servizio particolari.
Il ricorso con procedura d’urgenza viene discusso subito in Tribunale e il ricorso viene accolto o non accolto entro termini brevi.
Se il ricorso viene respinto, si può presentare reclamo al Tribunale entro venti giorni.
Una volta ottenuto l’accoglimento della procedura d’urgenza, si comparirà davanti al giudice di merito, previo tentativo di Conciliazione obbligatoria (vedi). |