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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO – tempi

(vedi anche Relazioni sindacali di scuola)
- Il Consiglio di Circolo o d’Istituto delibera i criteri generali: per la programmazione educativa e delle attività para-inter-extrascolastiche, per la formazione e l’assegnazione delle classi, per l’adattamento dell’orario e del calendario scolastico, per l’espletamento dei servizi amministrativi, per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 10 DLgs 297/94, art. 27 comma 4 Ccnl 2003).
- Le RSU – COBAS, sulla scorta delle risultanze dell’assemblea dei lavoratori della scuola, trattano col DS “i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori … al personale docente, educativo e Ata” (art. 6 comma 2 lett. h Ccnl 2003).
- Il Collegio dei docenti elabora il POF che “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano” (art. 3 Dpr 275/99).
- Il Dsga formula una proposta di piano delle attività del personale Ata, il capo d’istituto dopo averne verificato la congruenza rispetto al POF e dopo la contrattazione con la RSU lo adotta (art. 52 comma 3 Ccnl 2003).
- Il Consiglio di Circolo o d’Istituto adotta il POF (art. 3 Dpr 275/99).
- Le RSU - COBAS una volta ricevuta l’informazione preventiva, la rendono pubblica e, concordata una posizione comune con i lavoratori, trattano col dirigente sulle materie previste dall’art. 6 del Ccnl 2003.
- Il capo d’istituto predispone il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, con le eventuali attività aggiuntive (art. 26 Ccnl 2003).
- Il Collegio dei docenti delibera “il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive” (che comunque potrebbe modificare, “nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”, art. 26 comma 4 e art. 28 Ccnl 2003); il capo d’istituto adotta il piano delle attività del personale ATA, la cui puntuale attuazione è affidata al Dsga (art. 52 comma 3 Ccnl 2003).
- Le RSU - COBAS non concludono alcuna trattativa senza aver prima indetto e svolto un’assemblea di scuola (o il referendum) del cui esito terranno conto in sede di trattativa.
- Le RSU – COBAS prima dell’approvazione definitiva del piano delle attività aggiuntive da parte del Consiglio di circolo o d’istituto concludono la trattativa sulla materia (CM 243/99) solo se ritengono soddisfacente il contenuto dell’accordo.
- Il Consiglio di circolo o d’istituto, acquisita la delibera del collegio dei docenti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, delibera le attività da retribuire (anche in misura forfetaria) relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il POF (art. 86 Ccnl 2003).
- Il capo d’istituto, cui, anche in questo caso, spetta “curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali” (art. 396 DLgs 297/94 e anche art. 25 DLgs 165/2001), attribuisce, ai sensi della CM 243/99, gli incarichi con comunicazione scritta (vedi Attribuzione incarichi)
- Le RSU - COBAS verificano, insieme all’assemblea dei lavoratori, che vengano rispettati gli accordi contenuti nel contratto integrativo d’istituto.

Per quanto riguarda i tempi relativi alla contrattazione è opportuno prevederne una calendarizzazione tenendo presente che alcune hanno già una scadenza fissata dal comma 4 dell’art. 6 Ccnl 2003. Infatti, per le materie che incidono sull’avvio dell’anno scolastico è previsto che:
- tutte le procedure sulle questioni che incidono sull’assetto organizzativo devono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale;
- tutte le altre procedure devono invece concludersi in tempo per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
Nei casi di conflittualità contrattuale a livello di singola istituzione scolastica, con conseguente difficoltà nel raggiungimento di un accordo, le parti potranno avviare “procedure sperimentali di raffreddamento” (art. 4 comma 3 lett. c Ccnl 2003) che dovrebbero essere istituite dalla contrattazione integrativa regionale.

L'art. 40 comma 3 del DLgs 165/2001 precisa che le Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche le scuole, non possono sottoscrivere contratti in contrasto con vincoli risultanti dai Ccnl o che comportino oneri non previsti nella programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione. L'art. 48 del medesimo decreto assegna al collegio dei revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio (vedi anche CM 367/2001 e del M.Ec.Fin. 6/2002). Ma tutto ciò non ha però nulla che fare con l’efficacia e la validità del contratto integrativo d’istituto che ha effetto dal momento della sua sottoscrizione visto che “non è più prevista l'emissione di un provvedimento amministrativo autorizzativo della stipula dei Contratti collettivi integrativi di lavoro siano essi nazionali che di secondo livello” (CM 109/2001).
Quindi, dopo che la segreteria della scuola ha redatto la relazione tecnico – finanziaria relativa al Contratto d’Istituto, il collegio dei revisori dei conti ne certifica la compatibilità finanziaria, ma questa certificazione non ha alcun carattere di controllo impeditivo di efficacia, e piuttosto si configura come un’azione di tipo collaborativo e di consulenza (DLgs 430/97 e Dpr 38/98) che potrebbe eventualmente determinare correzioni, sicuramente non inficiare l’efficacia del contratto.
La materia di contrattazione relativa al FIS è, pertanto, l'argomento che il collegio dei revisori dei conti approfondisce maggiormente, facendone oggetto di apposita relazione.
Il dirigente scolastico deve quindi attribuire le attività, nel rispetto delle delibere degli Organi collegiali e della Contrattazione integrativa d’istituto (vedi), nei limiti delle risorse, altrimenti sarà tenuto a rispondere personalmente per quelle senza adeguata copertura finanziaria (art. 45 comma 4 DLgs 165/2001)

 

 
 
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