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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO - materie

(vedi anche Relazioni sindacali di scuola)
Il comma 3 dell’art. 40 del DLgs 165/2001 prevede che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono … Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”.
L’art. 3 del Ccnl 2003 individua anche un livello di contrattazione collettiva integrativa nella singola scuola. In particolare l’art. 6 del contratto prevede le seguenti materie di contrattazione integrativa:
- modalità di Utilizzazione del personale (vedi) in rapporto al piano dell’offerta formativa;
- criteri riguardanti l’Assegnazione del personale (vedi) docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani (vedi);
- criteri e modalità di applicazione dei Diritti sindacali (vedi), nonché determinazione del Contingente di personale Ata (vedi) previsto dall'accordo sull'attuazione della legge antisciopero n. 146/1990, modificata e integrata dalla L. 83/2000;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi Sicurezza e RLS);
- i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA (artt. 85, 86 e 87);
- criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA (vedi Piano annuale delle attività), nonché i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo dell’istituzione scolastica (vedi).
Su queste materie il dirigente deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.
Le informazioni sono fornite nel corso di appositi incontri, con la relativa documentazione.
Per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo tutte le procedure debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni. Fatta salva questa tempistica e fermo restando il principio dell'autonomia negoziale, nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
La contrattazione si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
Numerosi altri articoli prevedono la Procedimentalizzazione (vedi) del processo decisionale coinvolgendo le RSU in numerose scelte di gestione:
- art. 8: il numero e i nomi del personale Ata eventualmente necessario ad assicurare i servizi minimi durante lo svolgimento delle assemblee sindacali.
- art. 9: i compensi per il personale coinvolto nei progetti relativi alle Aree a rischio (vedi), a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art.9).
- art. 30: i compensi relativi alle Funzioni strumentali al POF (vedi).
- artt. 31 e 127: i compensi per i due docenti o educatori di cui il dirigente può avvalersi per svolgere funzioni organizzative e amministrative (vedi Collaboratori).
- art. 47: le modalità, i criteri e i compensi relativi agli Incarichi specifici (vedi) da attribuire al personale Ata.
- art. 50: le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi del personale Ata (vedi Piano delle attività), le modalità e la misura dei compensi con cui retribuire le Attività aggiuntive (vedi).
- art. 52: la definizione del Piano delle attività (vedi) relativo alle modalità di prestazione dell’orario di lavoro del personale Ata.
- art. 86: il compenso forfetario per la Flessibilità docente (vedi).

Oltre al Ccnl altre fonti normative possono prevedono forme di contrattazione con le RSU: ad esempio anche le condizioni e le modalità della prestazione lavorativa a Part-time (vedi) sono oggetto di contrattazione ai sensi dell’art. 1 DLgs. 61/2000.

Infine bisogna tenere presente che nella definizione concreta degli argomenti oggetto della trattativa di scuola, le materie previste dal Ccnl vanno considerate nell’accezione più ampia possibile. Occorre sottrarre spazi di discrezionalità ai dirigenti su quegli argomenti, per i quali gli organi collegiali non hanno competenza o decidono in modo burocratico e approssimativo, limitandosi a formulazioni generiche. In questi casi il ruolo del Dirigente diventa necessariamente più ampio e la RSU può intervenire per limitarne la discrezionalità che molto spesso è stata oggetto di una “trattativa privata” tra singolo lavoratore e capo d’istituto. Questa “trattativa individuale”, nella maggior parte dei casi, ha determinato situazioni di forte disparità di trattamento: la concessione discrezionale di ferie e permessi, l’uso discriminatorio della visita fiscale, o anche l’accesso selettivo al fondo d’istituto sono emblematici a questo proposito.
Pertanto sulla base del principio, già ricordato, secondo il quale “nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge 300/1970” (art. 1 Ccnq), qualunque atto o comportamento che possa pregiudicare, limitare o discriminare l’esercizio di queste libertà, anche se non espressamente previsto dagli articoli del Ccnl 2003, va preventivamente individuato e conseguentemente regolato, nelle specifiche modalità.

 
 
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