(artt. 33 e 58 Ccnl 2003)
Il personale può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato (per i docenti anche in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso), di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto.
L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.
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