"Contratto formativo" è uno di quei concetti che la "cultura" dell'autonomia ha introdotto nel lessico scolastico, sempre più industrial-affaristico, forse con l'intenzione di abituarci a pensare alla formazione come a un rapporto mercantile piuttosto che come a uno strumento di complessiva promozione umana.
La cosiddetta Pedagogia del contratto formativo è stata introdotta nello “schema generale di riferimento” della vecchia Carta dei Servizi Scolastici, contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/6/95, che lo descriveva così:
"Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero Consiglio di interclasse o di classe e la classe, gli Organi dell’istituto, i genitori, gli Enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico. Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali:
l’allievo deve conoscere:
- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo
- il percorso per raggiungerli
- le fasi del suo curricolo
il docente deve:
- esprimere la propria offerta formativa
- motivare il proprio intervento didattico
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione
il genitore deve:
- conoscere l’offerta formativa
- esprimere pareri e proposte
- collaborare nelle attività"
Il delirio aziendalistico trionfante - secondo cui i mali della scuola erano magicamente risolti con la fideistica acquisizione di un presunto modello efficientistico e col contemporaneo taglio di organici, istituti e risorse - ha cercato di spiegarci questo "contratto" così: "allude ... ad un processo intenso di comunicazione con l’utenza incentrato su forme di negoziazione, di esplicitazione e di coinvolgimento. Come in tutte le forme contrattuali l’oggetto della contrattazione deve essere ben conosciuto dalle parti contraenti: ciò significa che la scuola ha il dovere di portare a conoscenza (agli allievi, per quanto possibile, in riferimento alla loro età e ai genitori che li rappresentano) in forme comunicative adeguate ed efficaci le proposte in ordine alla dimensione educativa e didattica, agli itinerari previsti che realizzano il progetto, ai modi di realizzare le verifiche e ai criteri di valutazione. Questa presentazione del pacchetto formativo tende a realizzare alcuni obiettivi che si giudicano significativi:
* assicura la visibilità della proposta complessiva della scuola;
* permette di acquisire pareri e proposte dei genitori, in modo da esplicitare l’attesa genitoriale rispetto al servizio offerto;
* avvia un processo di corresponsabilizzazione, di collaborazione e di condivisione.
Questa impostazione scommette sulla positività del processo di interazione scuola/genitore e si fonda sull’idea che l’utenza acquisisce informazioni e formula osservazioni ed infine collabora fattivamente nel corso dei processi formativi (ciò comporta l’abbandono delle forme di passività genitoriali conosciute nel passato e comunque presupposte in molti casi dagli attori interni alla scuola). Ovviamente va chiarito in modo netto che il rapporto tra scuola/famiglia é da considerare fondamentalmente asimmetrico, poiché la relazione non si pone comunque su un piano effettivamente paritetico: la scuola resta indubbiamente titolare della competenza tecnico/professionale della predisposizione progettuale degli obiettivi e dell’organizzazione, della realizzazione degli interventi e della verifica/valutazione. L’interazione quindi si svolge nella distinzione dei ruoli, certamente in un clima auspicato di collaborazione e condivisione con una ricerca comune di coerenza e razionalità conseguente alle scelte effettuate".
C'è però da aggiungere che le vicende legate alla introduzione della Carta dei Servizi nella scuola hanno avuto un iter travagliato, soprattutto perché questo strumento è nato in un contesto di rapporti tra Amministrazione e Cittadini che non è vario, articolato e con responsabilità condivise tra i vari soggetti come quello delle Istituzioni scolastiche.
Sulla Carta dei Servizi il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha anche espresso parere negativo, giungendo alla proposta di sostituirla con una Carta dei diritti e dei doveri della scuola.
Nello “schema” aveva un ruolo centrale il Progetto Educativo d’Istituto – PEI, che poi sarebbe stato previsto, ma come Progetto d’Istituto, dagli artt. 38 e 39 del CCNL 95, che a loro volta sarebbero stati sospesi da una sentenza del TAR Lazio (CM 304/96).
Con la scomparsa del PEI (che era uno dei due documenti previsti dal DPCM 7/6/95, l’altro era la Programmazione didattico-educativa) sembrava che anche la Carta dei servizi avesse perso la propria funzione. Invece ogni tanto è ricomparsa, seppure non dove ci si sarebbe aspettati, ad esempio nello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR 249/98), con gli studenti co-firmatari del contratto formativo, ma non invece nel DPR 275/99 che prevede il Piano dell’Offerta Formativa.
Un’altra comparsa la Carta la fa nel DLgs. 286/99 che, pur abrogando proprio l’art. 2 della L. 273/95 che ne costituiva il presupposto normativo, riconferma anche la validità del DPCM 7/6/95 “fino a quando non intervengano … disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge”, quali potrebbero essere a buon titolo considerati sia il DPR 275/99, sia il CCNL 99, che di fatto quindi la rendono superata. |