L’articolo 6 comma 2 lett. f) del Ccnl 2003 stabilisce che il contratto di scuola regoli i contingenti di personale che in caso di sciopero devono garantire i servizi minimi. Sono sevizi minimi solo alcune attività svolte a scuola dal personale Ata (o educatore di convitti o educandati) in particolari momenti dell'anno. Deve comunque essere chiaro che i servizi minimi sono già stabiliti dalla legge 146/90, modificata e integrata dalla legge 83/2000, e quindi non sono oggetto di contrattazione, né tantomeno, sono decisi dal dirigente scolastico. Il contratto di scuola deve soltanto stabilire il numero e i criteri per individuare il personale che deve garantire le prestazioni indispensabili.
Il contingentamento riguarda solamente il personale Ata ed educativo (convitti ed educandati) ed esso è esclusivamente previsto per assicurare nelle scuole le prestazioni indispensabili. Inoltre i criteri per l’individuazione del contingente dovranno essere gestiti tenendo conto della volontarietà dei lavoratori e, in subordine, del criterio di rotazione tra essi. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori
Di seguito sono specificate le attività e le figure professionali previste:
- svolgimento delle attività dirette e strumentali per l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: assistente amministrativo, e collaboratore scolastico per l’uso dei locali, apertura e chiusura della scuola e vigilanza sull’ingresso.
- svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali: assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico.
- vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: almeno un collaboratore scolastico.
- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l’interruzione del loro funzionamento comporti danni: assistente tecnico dell’area interessata, collaboratore scolastico.
- nell’ipotesi di conduzione diretta della scuola dell’impianto di riscaldamento: personale in possesso della specifica abilitazione professionale.
- cura e allevamento del bestiame nelle aziende agrarie: assistente tecnico, collaboratore scolastico tecnico addetto all’azienda agraria, collaboratore scolastico.
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi: assistente del reparto o del laboratorio e collaboratore scolastico per garantire l’accesso ai locali interessati agli incaricati delle ditte che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti.
- pagamento degli stipendi al personale a tempo determinato, nel caso in cui lo svolgimento dello sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti: direttore dei servizi generali e amministrativi, assistente amministrativo, collaboratore scolastico.
- nelle istituzioni educative vigilanza (anche in ore notturne), cucina e mensa, per convittori e semiconvittori: educatore, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico. Il servizio di mensa potrà essere erogato anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.
Quindi nella gran parte delle scuole e nella gran parte dell'anno non occorre formare il contingente. Senza il contratto di scuola il dirigente scolastico deve comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale da parte del dirigente si configura come comportamento antisindacale.
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