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CONTABILITA’

(D.I. 44/2001)
I 62 articoli del Regolamento di contabilità - D.I. 44/2001 (SO n. 49 della GU n. 57 del 9/3/2001) traducono in termini finanziari le strategie progettuali del POF (vedi) e delineano il profilo aziendale della nuova scuola dell’autonomia ridistribuendo in senso verticistico le competenze tra Dirigente, Direttore dei servizi generali e amministrativi – DSGA e Consiglio di circolo o d’istituto.
Sulla base di una discutibilissima interpretazione della funzione degli Organi Collegiali come organi di indirizzo “politico” nel governo della scuola, la sua gestione concreta viene sostanzialmente affidata al dirigente.

I finanziamenti (art. 1) provenienti da Stato, enti pubblici o privati, ecc., se non “vincolati a specifiche destinazioni” sono utilizzati senza altro vincolo che quello per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento della singola scuola.
Il Programma annuale (art. 2), che sostituisce il bilancio di previsione, non ha bisogno di autorizzazioni esterne, è predisposto dal dirigente, viene proposto (entro il 31 ottobre) dalla Giunta “con apposita relazione”, e con il parere del Collegio dei revisori, al Consiglio d’Istituto cui spetta l’approvazione (entro il 15 dicembre). Se il Consiglio non approva il Programma entro il 1° gennaio, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi relativi al precedente esercizio, solo per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all'Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta, entro 15 giorni.
Il Programma è affisso all’albo entro 15 giorni dall’approvazione.
Nella relazione della Giunta sono illustrati gli obiettivi e la destinazione delle risorse in coerenza con il P.O.F., e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
Nel programma sono indicate tutte le entrate (compreso il presunto avanzo di amministrazione, art. 3), aggregate secondo la loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa (compreso un fondo di riserva, max 5%, art. 4) aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare.
La gestione del Programma compete al dirigente che dispone le spese (art. 7) – anche aumentandole fino al 10% - senza bisogno, per ognuna, di ulteriori delibere. È prevista almeno una verifica dello stato di attuazione entro il 30 giugno e fino al 30 novembre sono possibili parziali variazioni (art. 6).
Gli originali delle reversali, dei mandati e i loro documenti giustificativi, sono conservati (ordinati per progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico) presso la segreteria delle scuole, per almeno dieci anni (art. 15).
I progetti, di cui si compone il programma annuale, sono predisposti dal dirigente ed è possibile gestirli con “flessibilità”, modificandone le voci di spesa previste nella scheda illustrativa finanziaria - redatta dal DSGA – e allegata ad ognuno di essi. Per limitare quindi i margini di discrezionalità è opportuno, come in tutte le situazioni che prevedono delibere degli Organi Collegiali, chiarire dettagliatamente, anche nella scheda, tutte le previsioni di spesa e i soggetti coinvolti.
Il conto consuntivo (art. 18) si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con nome, causale e loro ammontare;
b) la situazione amministrativa che dimostri: fondo cassa all'inizio dell'esercizio; somme riscosse e pagate, in conto competenze e in conto residui; fondo cassa alla chiusura dell'esercizio, avanzo o disavanzo di amministrazione;
c) il prospetto delle spese con numero del personale e dei contratti d'opera, entità complessiva della spesa e sua articolazione;
d) il rendiconto dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale, (per la gestione economica art. 20);
f) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso (per la gestione economica art. 22).
Il conto finanziario comprende: entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
Il conto del patrimonio indica: consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio; relative variazioni; totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
Il conto consuntivo, predisposto dal DSGA entro il 15 marzo, è sottoposto dal dirigente, con una dettagliata relazione, all'esame del Collegio dei revisori dei conti. Quindi, corredato della relazione del Collegio dei revisori, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio d'Istituto, che delibera entro 45 giorni. In caso di ritardo il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori e all’Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.
Il conto consuntivo approvato dal Consiglio d'Istituto in difformità dal parere del Collegio dei revisori, è trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
Il conto è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione.

La trasformazione delle scuole da Istituzioni destinante alla “piena formazione della personalità degli alunni” (art. 1 T.U.), in entità economico-finanziarie, soggette alla contrattualizzazione e al ricavo di utili è definita da quegli articoli del Regolamento che prevedono che le istituzioni scolastiche possano:

  1. “stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi anche costituiti nella forma di società a responsabilità limitata” (art. 31);
  2. “svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche o di attività programmate … La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto” (art. 38);
  3. “stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti ... Il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina nel regolamento d'istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente … nonché il limite massimo dei compensi attribuibili” (art. 40). Sempre per evitare la discrezionalità del dirigente anche in questo caso è opportuno definire dettagliatamente nel regolamento d’istituto procedure e criteri di scelta (ad esempio scelta del contraente dalle graduatorie provinciali per le supplenze, compensi previsti dal CCNL, ecc.);
  4. “concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati” (art. 41) tranne che “con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola” (cioè ?);
  5. sfruttare le opere d’ingegno prodotte nel corso delle attività, visto che il diritto d’autore spetta alle scuole, che comunque riconoscono “agli autori il diritto morale alla paternità dell’opera” (art. 28);
  6. “previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente … stipulare contratti di locazione finanziaria” (art. 47);
  7. “stipulare contratti di gestione finanziaria finalizzata” (art. 48);
  8. realizzare la“compravendita di beni immobili” (art. 49);
  9. cedere, attraverso gare, trattativa privata o a titolo gratuito, “i materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili” (art. 52);
  10. stipulare convenzioni, intese contrattuali, partecipare ad associazioni temporanee al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, in collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private.

Consiglio di circolo o d’istituto (vedi anche Organi Collegiali)
Il compito di indirizzo e di controllo del Consiglio viene ridotto attraverso lo “snellimento” delle procedure, l’esclusione dalla scelta tra offerte concorrenti e la scomparsa del suo delegato nella Giunta esecutiva per la firma di mandati e reversali.
Al Consiglio compete, per quanto riguarda la gestione finanziaria:

  1. la delibera entro il 15 dicembre del “programma annuale” (art. 2) e le sue motivate eventuali variazioni da effettuare, salvo casi eccezionali, entro il 30 novembre successivo (art. 6);
  2. la ratifica delle eventuali modifiche di spesa apportate dal dirigente al programma originario (art. 4);
  3. l’approvazione del conto consuntivo, che qualora fosse “in difformità dal parere espresso dal collegio dei revisori dei conti è trasmesso … all’ufficio scolastico regionale … ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza”. Nel caso in cui poi il Consiglio non dovesse deliberare entro 45 giorni, viene sbrigativamente (efficientemente?) esautorato: il dirigente “dà comunicazione al collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento”(art. 18).

Per quanto riguarda invece l’attività negoziale (art. 33) il Consiglio delibera, determinando un vincolo per il Dirigente, riguardo:

  1. accettazione o rinuncia di legati, eredità e donazioni (art. 55);
  2. costituzione di fondazioni e borse di studio (artt. 53 e 54);
  3. accensione di mutui e contratti di durata pluriennale;
  4. contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla scuola;
  5. adesione a reti di scuole e consorzi;
  6. utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
  7. partecipazione della scuola ad iniziative che coinvolgano soggetti pubblici o privati;
  8. eventuale individuazione del superiore limite di spesa entro cui non procedere a scelta tra almeno tre offerte (art.34, comma 1);
  9. acquisto di immobili.

Al Consiglio spetta inoltre la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente delle seguenti attività negoziali (limiti dai quali però il Dirigente può “recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’interesse dell’istituzione scolastica”, art. 33 comma 3):

  1. contratti di sponsorizzazione;
  2. contratti di locazione di immobili;
  3. utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di soggetti terzi;
  4. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
  5. alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi (oggetto di contabilità separata, art. 21);
  6. acquisto ed alienazione di titoli di stato;
  7. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti. Ripetiamo che ”il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, disciplina nel regolamento d'istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente … nonché il limite massimo dei compensi attribuibili” (art. 40), e quindi per evitare la discrezionalità del dirigente bisogna definire dettagliatamente nel regolamento procedure e criteri (ad esempio scelta del contraente dalle graduatorie provinciali per le supplenze, compensi previsti dal CCNL, ecc.);
  8. partecipazione a progetti internazionali.

Dirigente scolastico

Il Regolamento attribuisce al Dirigente le seguenti competenze:

  1. predisposizione e realizzazione del “programma annuale” (artt. 2 e 7), con la possibilità di “ordinare la spesa eccedente nel limite massimo del 10% della dotazione originaria”;
  2. invio ai revisori dei conti del conto consuntivo (art.18);
  3. affidamento fiduciario di incarichi, deleghe e nomine;
  4. “svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del consiglio d'istituto” (art. 32), ma, in alcuni casi, con “il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’interesse dell’istituzione scolastica”(art. 33);
  5. per spese superiori a 2000 Euro (o altro, vedi art. 34, comma 1)“procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate” (art. 34), e una sua relazione, insieme alla “copia dei contratti e delle convenzioni … è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all’albo della scuola … Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell’istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata (sic!) (art. 35).

Direttore dei servizi generali e amministrativi - DSGA

Il DSGA firma insieme al dirigente reversali e mandati (artt. 10 e 12), e tra gli altri compiti:

  1. effettua la liquidazione delle spese, previo accertamento (art. 11);
  2. provvede alle minute spese dal fondo che gli viene anticipato dal dirigente, con apposito mandato in conto di partite di giro, e nel limite stabilito dal Consiglio d'Istituto nel Programma (art. 17);
  3. contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite in un apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f);
  4. predispone il conto consuntivo (art. 18);
  5. tiene e cura l’inventario dei beni, con la responsabilità di consegnatario (art.24) e affida, su indicazione vincolante del dirigente, ai docenti la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico (art. 27);
  6. ha la responsabilità della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali (art. 29);
  7. istruisce l’attività negoziale svolta dal dirigente (art. 32).

Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio, nominato dall'Ufficio scolastico regionale, provvede ai controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 2 del DLgs 286/99 (artt. 57 – 60)

 

 
 
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