In caso di controversie di lavoro il Tentativo Obbligatorio di Conciliazione può essere esperito secondo due diverse procedure: quella prevista dall’art. 130 del Ccnl 2003 che fa riferimento al Ccnq 23/1/2001 (come confermato dal Ccnq 24/7/2003) e quella prevista dall’art. 65 del DLgs 165/2001.
Tentativo Obbligatorio di Conciliazione – art. 130 Ccnl 2003
La richiesta per il Tentativo Obbligatorio di Conciliazione previsto dall’art. 130 del Ccnl 2003 è simile a quella relativa alla convocazione ex art. 65 DLgs 165/2001, ne è incaricato l’ufficio contenzioso territoriale.
Relativamente alle controversie sulle assunzioni e la mobilità, questa procedura ha il termine perentorio di 15 gg dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dall’art. 65 Dlgs 165/2001 (vedi Controversie di lavoro).
Sono presenti i seguenti soggetti:
- la parte (rappresentata o assistita)
- la controparte (il dirigente scolastico, un impiegato o funzionario dell’Amministrazione)
- la segreteria (un impiegato dell’Amministrazione)
Come si vede, rispetto al normale tentativo di conciliazione, manca un terzo neutrale, per cui non è garantito il principio di “terzietà del diritto”.
La richiesta del Tentativo Obbligatorio di Conciliazione deve essere indirizzata all’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e all’ufficio territoriale (Ufficio scolastico regionale e Csa), spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositata al protocollo.
Essa deve indicare:
- le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede dove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione;
- l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale (conferibile anche in un secondo momento) al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
La procedura, che è certamente la più veloce, viene espletata in 25/27 giorni:
- entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l’ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Per questioni relative a mobilità e assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire a eventuali terzi interessati di conoscere il contenzioso per eventualmente far pervenire all’amministrazione osservazioni entro 10 giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazioni da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta. Contestualmente al deposito, l’amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare.
- la comparizione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, dall’ufficio di segreteria, in una data compresa nei 10 giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. Nel caso l’amministrazione non depositasse le proprie osservazioni, l’ufficio di segreteria provvederà comunque alla convocazione. All’atto della comparizione, l’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione sarà registrata a verbale.
- il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di 5 giorni dalla data di convocazione delle parti.
Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, con efficacia immediata tra le parti, che verrà depositato, a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente che provvede, a sua volta, a depositarlo presso la cancelleria del tribunale per la dichiarazione di esecutività ex art. 411 Cpc.
In caso di mancato accordo, o di mancata presenza dell’amministrazione, l’ufficio stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato presso la direzione provinciale del lavoro.
Quando il tentativo di conciliazione non riesce, si può decidere di devolvere la materia della controversia ad un giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (vedi Controversie di lavoro), oppure ad un arbitro (vedi Arbitrato).
(modello di richiesta di Tentativo obbligatorio di conciliazione)
All’Ufficio per il contenzioso presso la
Direzione Scolastica Regionale …………….
via …………………………………
All’Ufficio per il contenzioso
Segreteria di Conciliazione presso C.S.A.
via …………………………………
OGGETTO: richiesta di Tentativo Obbligatorio di Conciliazione, ex art. 130 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Scuola 2002 - 2005
Il sottoscritto ………………………………., nato a …………………….., il ……/……/……, docente/Ata (specificare qualifica) con contratto a tempo determinato/indeterminato in servizio presso ………………… di ………………,
premesso che
(esposizione sommaria dei fatti)
considerato che
(esposizione sommaria delle ragioni poste a fondamento della pretesa)
Tutto ciò premesso, essendo ferma volontà dello scrivente tutelare i propri diritti, e per i motivi sopraspecificati, chiedere, nelle sedi giudiziarie competenti, ……… (specificare la richiesta) ………………………, essendo previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro il tentativo di conciliazione obbligatorio, si chiede alla spett.le Commissione in indirizzo di volere promuovere il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 130 del Ccnl Scuola 2002 - 2005 e dall’art. 410 c.p.c.
Si comunica che è nominato come proprio rappresentante per lo svolgimento del tentativo di conciliazione .……………………………………………..
(specificare il nome del proprio rappresentante anche sindacale nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un organizzazione sindacale).
In attesa di riscontro vogliano le SS.LL. in intestazione gradire distinti saluti.
Le comunicazioni relative alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a:
…………………………
data e firma
Tentativo Obbligatorio di Conciliazione - art. 65 DLgs 165/2001
Ai sensi dell’art. 66 DLgs 165/2001, il tentativo di conciliazione viene fatto all’Ufficio Provinciale del Lavoro (conciliazione ordinaria). La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata presso la sede in cui è istituito il Collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata a.r., copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all’amministrazione di appartenenza.
La richiesta deve precisare:
- l’amministrazione di appartenenza e la sede di servizio del lavoratore;
- il luogo dove devono essergli recapitate le comunicazioni inerenti la procedura;
- l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
- la nomina del proprio rappresentante nel Collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un’organizzazione sindacale.
La richiesta deve avere quindi un registro cronologico di affissione all’albo.
Il Collegio di conciliazione è composto da 3 persone:
- La prima è figura neutrale: un funzionario dell’Ufficio provinciale del lavoro, che presiede.
- La seconda è il rappresentante dei lavoratori in forza al collegio, può essere chiunque, ma deve essere nominato espressamente dal lavoratore come suo rappresentante.
- La terza è il rappresentante dell’amministrazione, delegato dal Direttore Regionale.
Entro 30 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l’amministrazione, sempre che non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso l’Ufficio provinciale del lavoro le proprie osservazioni scritte e nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al Collegio di conciliazione. Entro 10 giorni dal deposito, il presidente convoca le parti. Dinanzi al Collegio il lavoratore può farsi rappresentare o assistere da un’organizzazione sindacale, per l’amministrazione deve comparire un soggetto munito di potere di conciliare.
Se la conciliazione riesce, anche solo per una parte, è redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del Collegio. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano i commi 1, 2 e 3 art. 2113 del Codice civile su rinunzie e transazioni.
Se invece non si raggiunge l’accordo il Collegio deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l’indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d’ufficio, i verbali e il giudice valuta il comportamento delle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento di spese.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta l’amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio, ovvero in sede giudiziale non può dar luogo a responsabilità amministrativa.
I termini di prescrizione possono variare a seconda delle materie oggetto di controversia:
- sanzioni disciplinari: 10 anni
- crediti (codice civile): 5 anni
(modello Tentativo obbligatorio di conciliazione)
Al Collegio di Conciliazione
c/o Ufficio Provinciale del Lavoro
e della Massima Occupazione
Via ______________ ___________
Al………………………
(Dir. C.S.A.)
(Dir. Scolastico)
____________________
Oggetto: richiesta di convocazione tentativo obbligatorio
di conciliazione ex art. 65 DLgs. 165/2001
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a __________________________ il _________________ e residente in ___________________ nella via _____________________________,
CHIEDE
la convocazione di un tentativo di conciliazione ex art. 65 DLgs. 165/2001.
Si premette che l’esponente è __________________ (insegnante/ATA, etc.), in servizio nell’anno scolastico _____________ presso __________________________________________, in virtù di contratto a tempo ___________________________ (determinato o indeterminato) stipulato con _______________________ in data ___________________ (specificare sempre l’amministrazione di appartenenza e la sede di lavoro).
* Esporre a questo punto sommariamente i fatti e le ragioni poste a fondamento della pretesa.
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Tutto ciò premesso lo/la scrivente _______________________________ chiede la convocazione delle parti per un tentativo obbligatorio di conciliazione e dichiara che le comunicazioni relative alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a:
________________________________________
________________________________________
(Specificare il luogo nel quale devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura).
Si comunica che viene nominato come proprio rappresentante nel Collegio di Conciliazione ____________________________________________ (specificare il nome del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un organizzazione sindacale).
Nel rimanere in attesa di un Vostro riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
____________, lì___________
Il/la richiedente
___________________________
Si allega:
(inserire eventuali allegati in copia)
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N.B.: la richiesta del tentativo di conciliazione obbligatorio deve essere inviata al Collegio di Conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente ed all’amministrazione con cui si instaura il contenzioso (C.S.A., scuola, etc.). Entrambe le copie, comprensive degli allegati devono essere consegnate presso i destinatari (in tal caso deve essere rilasciato un riscontro dell’avvenuta consegna), o spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
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