(artt. 32 e 56 Ccnl 2003)
Il personale docente e ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola che, per realizzare specifiche attività o progetti deliberati dai competenti organi, richiedano particolari competenze professionali non presenti nella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella scuola di servizio ed è autorizzata dal capo di istituto. Per il personale ATA occorre anche che sia sentito il DSGA.