Nonostante il comma 88 dell’art. 3 L. 350/2003 (la Finanziaria 2004) abbia sostituito l’art. 459 T.U. per quanto riguarda l’attribuzione dell’Esonero e del semiesonero (vedi) al Vicario (vedi), la restante normativa del T.U 297/94 che attribuisce al Collegio dei Docenti la competenza ad eleggere i collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 7 comma 2 lett. h, DLgs.297/94 T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione) è tuttora vigente.
Tale normativa non può ritenersi abrogata neppure dall'art. 25 DLgs 165/01 (T.U.pubblica amministrazione). Anzi, lo stesso articolo prevede che il DS agisca “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici”, che fino a prova contraria sono proprio quelle competenze definite dal DLgs. 297/94.
Il comma 5 dell’art. 25 del D.lgs 165/01 prevede che “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”: quindi solo per compiti organizzativi e amministrativi e come eventualità (“il dirigente può” non “deve”) e l’art. 31 Ccnl 2003 (riprendendo le stesse parole del DLgs) fissa, come già precedentemente previsto dal Ccnl 2001, in 2 unità il numero massimo di docenti della cui collaborazione continuativa si può avvalere il D.S.
I collaboratori previsti dal DLgs 165/01 e quelli previsti dal DLgs 297/94 sono quindi due figure diverse:
- i collaboratori individuati dal Collegio sono figure istituzionali che devono (e non possono) essere eletti all'inizio dell'anno scolastico;
- gli incaricati del dirigente non hanno un ruolo istituzionalizzato, difatti possono essere nominati oppure no, e per loro solo la finanziaria 2004 ha previsto l'esonero.
Inoltre sulla base delle seguenti norme:
- art. 21 comma 16 L. 59/97: “a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane ...”;
- art. 25 del D.Lgs. 165/01: “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”;
- art. 1 comma 2 Ccnl 1/3/2002 Dirigenti Area V: “Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assicura il funzionamento generale dell’unità scolastica …”;
appare sufficientemente chiaro che, in ogni caso, il DS debba agire “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”, che sono quelle previste dal DLgs. 297/94, e che per quanto riguarda i collaboratori rimane l’art. 7 comma 2 lett. h): il Collegio elegge i docenti incaricati di collaborare col capo d’istituto. Uno degli eletti sostituisce il capo d’istituto in caso di impedimento.
Pertanto gli eventuali collaboratori nominati dal Dirigente nulla hanno a che fare con quelli obbligatoriamente eletti dal collegio.
Anche il Consiglio di Stato (parere 1021 del 26/7/00) afferma che la normativa sugli organi collegiali d’istituto è ancora vigente e non vi è contraddizione con la nuova in quanto le funzioni delegate dal D.S. a docenti da lui individuati sono una cosa diversa dai collaboratori eletti dal Collegio: i primi hanno compiti gestionali-organizzativi mentre i secondi educativi-didattici.
Da tutto ciò si deduce che: il Collegio elegge il numero di collaboratori previsto dalla legge (art. 7 comma 2 lett.. h DLgs 297/94) e in aggiunta a questi il dirigente scolastico può designare altri 2 docenti della cui collaborazione intende avvalersi in modo continuativo e altri docenti a cui delegare compiti specifici.
Infine, il continuo richiamo alle “disposizioni vigenti” e alle “competenze degli organi collegiali” che troviamo nel DLgs. 165/01 e nei contratti lascia intuire che nelle intenzioni del legislatore prima, e poi dei sottoscrittori dei Contratti Collettivi (ARAN, Ministero, Cgil-Cisl-Uil, Snals e Anp) ci sia la convinzione che la trasformazione della scuola italiana da Istituzione della Repubblica ad azienda diretta da qualche dirigente fosse cosa fatta: manca però la riforma degli Organi collegiali d’istituto che dovrebbe - basta vedere i DdL che ancora fortunatamente giacciono in Parlamento - togliere agli organi collegiali le prerogative “confliggenti” con quelle del DS.
Purtroppo per loro questo “ammodernamento” non si è ancora realizzato: la scuola è tutt’altro che un territorio pacificato e disponibile a seguire la strada della privatizzazione che ha distrutto la sanità pubblica. Restano nelle mani di coloro che vogliono opporsi a questa deriva aziendalista strumenti imprevisti, come anche il richiamo al rispetto delle norme vigenti!
C’è ancora lo spazio per rilanciare iniziative che rivendichino il valore della natura collegiale della nostra scuola - contro le pretese manageriali di DS (profumatamente ricompensati per i loro servigi) e dei sindacati firmatari - se anche il Consiglio di Stato, dovendosi districare in questo groviglio di norme creato dalla furia pseudo-modernizzante di ministri e sindacati accondiscendenti, era costretto a concludere il famigerato parere n. 1021/2000, dicendo che “la Sezione non può che ribadire quanto già segnalato nel precedente parere n. 1603/99 in merito alla necessità di iniziative legislative che mettano ordine nella materia in esame”. Iniziative legislative che a tutt’oggi non ci sono.
Allora mentre Cgil-Cisl-Uil dimostrano ancora una volta di avere più a cuore i nuovi poteri dei dirigenti-manager (vedi il comunicato del loro Coord. dei DS, in cui citano la CM 193/2000, ma dimenticano la successiva CM 205/2000), invitiamo i colleghi e le RSU a tutelare le legittime prerogative degli Organi collegiali, presentando alla prima riunione del Collegio docenti la mozione allegata, qualora il DS non avesse previsto all’ordine del giorno il punto relativo all’elezione dei collaboratori.
In questo caso consigliamo la seguente procedura.
Innanzitutto ricordiamo che il Collegio dei Docenti è un organo che ha facoltà di assumere decisioni sia sull’ordine del giorno, sia sulle sue modalità di funzionamento e che è responsabilità del DS effettuare la scelta del Collaboratore Vicario.
Quindi, qualora non fosse possibile l’integrazione dell’ordine del giorno (per farlo occorre la presenza di tutti i componenti e l’unanimità nella decisione, Cons. di Stato sez. v 679/70, Tar Lombardia 321/85), bisogna fare mettere a verbale la mozione che segue come dichiarazione, quindi raccogliere le firme di un terzo dei docenti per la richiesta (fare protocollare!) di convocazione del collegio con all’ordine del giorno l’elezione dei docenti collaboratori ex art. 7 del T.U.
MOZIONE per L’ELEZIONE DEI COLLABORATORI
I sottoscritti insegnanti, componenti del Collegio dei Docenti del ____________________, di ____________,
visto l’art. 7, comma 2, lettera h del DLgs 279/94 che, tra le competenze del Collegio dei Docenti, indica l’elezione dei docenti incaricati di collaborare col capo d’istituto;
visto l’art. 25, comma 5 del DLgs 165/2001, che prevede che “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”;
constatato che nel suddetto DLgs. 165/2001 non è contenuta nessuna dichiarazione di abrogazione di queste norme, che non sussiste incompatibilità tra gli eventuali docenti individuati dal dirigente (delegati) e i docenti eletti dal Collegio (collaboratori), e che non esiste nessuna nuova legge che regoli l’intera materia;
visto che il comma 16 dell’art. 2 della Legge 15 marzo 1997 n° 59 (legge delega al governo), prevede, tra l’altro che ”i contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati … sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati …”;
visto l’art. 31 del Ccnl 2003 che prevede solo l’eventualità che il dirigente scolastico possa individuare, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, solo due docenti cui delegare specifici compiti;
visto che l’art. 16 del DPR 275/99 – Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche prevede che “gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione”, e che “il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”;
preso atto che la Cm 205 del 30 agosto 2000 (ed il parere del Consiglio di Stato n° 1021 del 26 luglio 2000), “corregge” quanto già disposto con la Cm 193/2000 ed ammette, pur con linguaggio sibillino, che i Collegi dei Docenti possono ancora eleggere i Collaboratori;
P. Q. M.
i sottoscritti, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera h del DLgs 297/94 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado
CHIEDONO
che sia messa all’ordine del giorno/si proceda a l’elezione dei docenti incaricati di collaborare col dirigente, esercitando così il proprio diritto di elettorato (attivo e passivo).
I sottoscritti inoltre invitano i colleghi che dovessero essere “individuati” dal dirigente di rifiutarne la delega, in quanto lesiva delle prerogative del Collegio dei Docenti.
I sottoscritti docenti si riservano, qualora venga leso il proprio diritto elettorale (attivo e passivo), di rivolgersi presso le competenti sedi giudiziali, al fine di ristabilire il rispetto della normativa vigente.
……………………… , …………………… FIRME
Un po’ di storia sulla vicenda dell’elezione dei collaboratori e la scelta del vicario.
Il 3 agosto 2000 il MPI emanava una circolare (n. 193) con la quale sosteneva l'esclusiva competenza del dirigente scolastico nella scelta dei collaboratori, sulla base di un presunto parere del Consiglio di Stato, peraltro non citato nel testo della Cm.
Con la successiva Cm 205 del 30 agosto 2000 il ministro De Mauro faceva decisamente retromarcia, avvalorando la nostra ipotesi iniziale secondo cui la Cm 193 era stata emessa senza che il MPI conoscesse il parere del Consiglio di Stato, che infatti non si sogna lontanamente di dire che la norma relativa all’elezione dei collaboratori è “superata”.
La Cm 205 modificava notevolmente la precedente impostazione sull’argomento facendo “finta” di integrare le precedenti disposizioni e richiamando, invece, le “vere” argomentazioni del Consiglio di Stato, ora ampiamente citato (parere n. 1021 del 26 luglio 2000).
Il Consiglio di Stato, sostanzialmente, afferma che esiste una vecchia normativa tuttora vigente relativa agli Organi Collegiali, e che la nuova normativa sulla dirigenza ha inserito tra le competenze dei dirigenti scolastici la possibilità di individuare docenti cui delegare specifici compiti relativamente alle proprie funzioni organizzative ed amministrative, ma tale apparente contraddizione (certamente esistente sul piano politico), non trova un ostacolo di ordine giuridico, poiché le funzioni delegate dal dirigente a docenti da lui individuati nulla hanno a che fare con i collaboratori eletti e con la previgente (ed ancora vigente aggiungiamo noi), normativa.
Infatti, sulla base di tale parere il Ministro, ritirando di fatto (pur ribadendola nello stesso testo) la Cm 193 del 3 agosto 2000, ha previsto nella Cm 205 del 30 agosto 2000, pur con un linguaggio sibillino, che per ciò che concerne la “immediata applicazione del citato art. 25 bis ed alle esclusive competenze del dirigente scolastico, per quanto riguarda la delega di specifici compiti ad alcuni docenti e la nomina del vicario, l’Organo Consultivo ha affermato che tale competenza va correttamente intesa ed esercitata anche nel rispetto delle attribuzioni degli organismi collegiali e, per quel che più direttamente attiene al problema in argomento, nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti. La norma va letta, dunque, alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà: le norme contenute nel decreto 297 vanno verificate e limitate con le nuove, contenute nel più volte citato art. 25 bis, che sono recessive solo se si sia in presenza dell’affidamento a docenti individuati dal dirigente scolastico di specifici compiti di gestione e di organizzazione. Il collegio dei docenti, pertanto, fino alla approvazione del disegno di legge di riforma degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, continua ad assegnare le funzioni obiettivo in coerenza con le indicazioni della circolare n.204 del 28 agosto scorso e continua altresì a poter eventualmente individuare ulteriori figure di collaborazione del dirigente scolastico, alle quali, alla luce della evoluzione normativa riassunta, potrebbero essere affidati, in coerenza col P.O.F., solo compiti connessi all’attività educativa e didattica. In ragione della complessità della situazione così determinata e della oggettiva difficoltà di distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione e di organizzazione da quelle di contenuto educativo-didattico, appare auspicabile, e per esigenze di razionalizzazione della spesa e affinchè sia condivisa la valutazione del possesso, da parte degli insegnanti chiamati a svolgere la funzione vicaria e quelle delegate, delle necessarie doti di professionalità e di esperienza, che siano costituite in questa prima fase di transizione e nell’attesa del provvedimento legislativo di riforma degli OO.CC., forme di raccordo tra le autonome scelte del dirigente scolastico e quelle del collegio dei docenti”.
Infine è giunto il comma 88 dell’art. 3 L. 350/2003 che, sostituendo l’art. 459 T.U., prevede la possibilità che l’esonero o il semiesonero possa essere disposto nei confronti di uno dei due docenti delegati dal DS, confermando implicitamente l’illegittimità del comportamento dei dirigenti che in questi anni hanno scelto il vicario – e gli hanno attribuito l’esonero - tra i docenti da loro stessi delegati commettendo così, a nostro avviso, un illecito amministrativo, oltre che un evidente abuso.
In conclusione: il Collegio mantiene la prerogativa di eleggere i collaboratori, anche se il dirigente affida specifici compiti di gestione e di organizzazione ad altri due docenti (art. 31 Ccnl 2003), compiti che comunque possono essere legittimamente rifiutati. |