Stema Comune di Musei
Logo The Personnel People
 
 
Sei in: home > vademecum > indice argomenti > COLLABORATORE SCOLASTICO
Indietro
COLLABORATORE SCOLASTICO

Quello degli Ata è un settore in profonda sofferenza, che ha visto negli ultimi anni un aumento massiccio dei carichi di lavoro, connessi con la ristrutturazione delle pubbliche amministrazioni, il decentramento e l'attuazione dei processi dell'autonomia scolastica. Molte funzioni e attività una volta di competenza dei soli enti locali ora ricadono direttamente sulle scuole. Tutto è avvenuto senza alcun riconoscimento economico e senza nuove assunzioni, anzi i sindacati rappresentativi firmatari dell'ultimo contratto (Cgil, Cisl, Uil e Snals) hanno contribuito ad accentuare la sofferenza di questa categoria, ne è un esempio il profilo professionale dei collaboratori scolastici. ll Ccnl 2003 aggiunge nuove mansioni per i collaboratori scolastici rispetto a quelle contenute nel precedente contratto che quindi, rientrando nell'ordinarietà diventano obbligatorie e non aggiuntive. Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, anziché contrastarle, hanno recepito e sottoscritto le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2003. Il profilo del collaboratore scolastico nel Ccnl 2003 è il seguente (sono indicate in neretto le nuove mansioni ordinarie): “Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.
È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia (di carattere materiale inerente l'uso, ndr) dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47”.
È comunque opportuno chiarire che l'obbligo di vigilanza e assistenza non equivale allo svolgimento delle funzioni inerenti al servizio mensa. Tali funzioni continuano ad essere regolate dall'accordo nazionale Competenze e servizi dell'ex personale Ata precedentemente dipendente degli Enti Locali, in servizio nelle Istituzioni Scolastiche siglato il 12/9/2000, che non è elencato nella premessa del Ccnl 2003 tra i testi contrattuali la cui efficacia cessa con l’entrata in vigore dello stesso contratto. Pertanto, oltre il cosiddetto “scodellamento”, cioè il servire nei piatti le pietanze, restano a carico dell'ente locale i seguenti compiti:
- ricevimento dei pasti; predisposizione del refettorio; preparazione dei tavoli per i pasti; pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti; lavaggio e riordino delle stoviglie; gestione dei rifiuti.
Questi compiti possono essere oggetto di specifiche intese o accordi di programma tra l'Ente Locale e le scuole ubicate nel territorio comunale, a condizione però che esistano collaboratori scolatici disposti a svolgerle e, in tale caso a tale personale deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo a carico dell'Ente Locale. Sono invece di competenza della scuola le seguenti mansioni: comunicazione giornaliera numero e tipologia pasti (il personale addetto ha però diritto ad un salario accessorio); pulizia refettorio.
Tenendo conto che la materia rientra nella contrattazione di scuola (art. 6 Ccnl 2003) sarebbe opportuno che la RSU proponesse un compenso accessorio per entrambe le mansioni, in quanto altrimenti si verrebbe a determinare una sperequazione rispetto ai lavoratori della stessa categoria che operano in una scuola dove non viene erogato il servizio mensa.
- Per quanto riguarda l'accoglienza e la vigilanza nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'attività didattica è bene ricordare che prima della stipula del nuovo contratto per queste attività era previsto il concorso di spesa degli enti locali, e comunque erano attività aggiuntive. Adesso rientrando nell'ordinarietà sono senza alcuna retribuzione aggiuntiva: grazie ai firmatari del contratto! Un bel riconoscimento alla categoria, come se non bastassero i tagli degli organici e il miserevole aumento! È bene comunque chiarire che il termine “immediatamente”, significa che deve trattarsi di periodo prossimo all’orario delle lezioni. Ne consegue che tale mansione non può essere affidata al collaboratore scolastico in momenti non immediatamente a ridosso alle attività didattiche. Si tratta quindi di periodi di breve durata, che a nostro avviso non possono essere superiori a 30 minuti, e che comunque in nessun modo devono essere confusi col tempo “pre-scuola “ e “dopo scuola”. Qualora per organizzare questo servizio fosse necessario un turno disagiato è opportuno che la RSU contratti l'erogazione di un compenso.
- Molto delicata è la questione relative all'assistenza all'handicap. Certamente va garantito il diritto allo studio degli alunni disabili che, è legato al processo di integrazione scolastica e alla sua concreta applicazione, ma non si può scaricare sui collaboratori scolastici la soluzione di questo problema. È assurdo pensare di risolvere questa delicatissima questione aumentando in modo acritico le responsabilità e i carichi di lavoro al personale collaboratore scolastico. Spesso questa assistenza, legata al grado di disabilità, età e sesso, necessita di personale specialistico o, quantomeno qualificato, mentre il collaboratore scolastico può dare soltanto un supporto e una assistenza non qualificata, basata sulla buona volontà e collaborazione reciproca. Non a caso infatti nel Ccnl 2003 è previsto il profilo del collaboratore scolastico dei servizi (area As) e l'assegnazione ad incarichi specifici per l'assistenza all'handicap. È quindi chiaro che l'assistenza che i collaboratori scolastici possono fornire, è solo quella di ausilio materiale, propria di una qualifica non specialistica che solo in casi eccezionali e non di particolare difficoltà, che tale personale può inserirsi nel contesto dell'assistenza qualificata all'handicap.
La normativa vigente prevede che il dirigente scolastico, debba assicurare in ogni caso il diritto all’assistenza di base, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (materia di contrattazione con la RSU) utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall’ordinamento; è bene ricordare che l'assistenza di base non deve essere confusa con l'assistenza specialistica che deve invece fornire l'Ente Locale.
L'assistenza di base riguarda essenzialmente la mobilità e la cura della persona, l'assistenza specialistica, di rilievo per particolari handicap, è di competenza dell'ente locale e deve essere svolta da figure specialistiche es: traduttore del linguaggio dei segni, educatore professionale, assistente educativi, personale paramedico, personale psico-sociale, assistente igenico sanitario.
Inoltre, per quanto riguarda l'attribuzione di incarichi specifici da parte del D.S., essendo questi attribuiti per compiti di particolare responsabilità, necessari per lo svolgimento del Piano dell’Offerta Formativa (POF) come descritto dal piano delle attività è necessario che nella parte del POF concernente l’accoglienza di tutti gli alunni sia prevista anche quella per gli alunni con disabilità e che vengano esplicitate nel “Piano delle attività” quelle relative specificamente agli alunni con disabilità. È comunque indispensabile che il Dirigente scolastico provveda all’attribuzione degli incarichi, curando anche lo svolgimento dei corsi di formazione. Poiché la relativa attribuzione dell'incarico è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività, è opportuno che la RSU stabilisca che tale incarico sia affidato a personale disponibile e/o qualificato e chieda appositi corsi di formazione per dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste dall’assistenza di base agli alunni portatori di handicap assicurando così un servizio qualificato. Inoltre, gli incarichi devono essere certamente assegnati a più di una persona e, a seconda delle circostanze anche a persone di sesso diverso.
A nostro avviso l'applicazione pratica nelle scuole del profilo professionale del collaboratore scolastico con riferimento all'assistenza all'handicap comporterà dei limiti in quanto non ci risulta che siano state attuate in modo generalizzato iniziative di formazione atte a mettere in condizione il personale di affrontare il delicato rapporto con i diversi gradi handicap e la tendenza degli enti locali a non fornire l'intervento di carattere specialistico che invece è rimasto tra le competenze istituzionali scaricando sulla scuola tale responsabilità. Pertanto nel caso in cui non esista, all'interno dell'istituto scolastico, alcun collaboratore che abbia la competenza specialistica per assolvere a compiti specifici in presenza di particolari condizioni di disabilità e di specifiche esigenze relative alla salute dell'alunno, è possibile richiedere al Giudice ordinario (Tribunale) di emettere, in via d'urgenza, un ordine diretto alla ASL che sarà obbligata a distaccare un proprio dipendente (così è avvenuto nel caso risolto da Trib. Roma, 6 marzo 2002, n. 2779), oppure il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all’Ente Locale (Comune per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori) affinchè intervenga con proprio personale, come previsto dall'art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92. Qualora si presentino situazioni in cui non è possibile assolvere gli impegni inderegobalili verso gli alunni disabili a causa di carenza del personale, i Dirigenti Scolastici possono rivolgersi ai Dirigenti Scolastici regionali affinchè chiedano al Ministero dell'Istruzione l'autorizzazione a nominare collaboratori scolastici in deroga al numero assegnato in organico (Dirigente Scolastico Regionale della Sardegna è stato autorizzato con nota Prot. n. 140/VM del 29 ottobre 2001 inviata dalla Direzione Generale del Personale, ad autorizzare le deroghe ai Dirigenti scolastici che ne facessero circostanziata richiesta motivata con la necessità di evitare l'interruzione del servizio di assistenza materiale agli alunni in situazione di handicap).
Inoltre è bene ricordare che le eventuali responsabilità, anche penali, derivanti da danni provocati da prestazioni rivolte ad alunni disabili da parte di personale che non ha la necessaria professionalità ricadono sia sul personale che su chi ha organizzato il servizio.
Sarebbe inoltre opportuno che le scuole abbattessero le barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/96).

Nel corso degli anni le mansioni dei collaboratori scolastici rispetto all'handicap hanno subito diverse modifiche, anche in base al passaggio di dipendenti dagli enti locali alla scuola:
Scuola elementare
L’obbligo dell’assistenza igienica e motoria era garantito dal Mansionario dei bidelli, dipendenti dei Comuni. Tale Mansionario prevedeva espressamente questi compiti ed era stato approvato col Contratto Collettivo di lavoro per i dipendenti degli Enti locali, D.P.R. n. 347/83, confermato, su questo punto, poi in tutti i Contratti Collettivi successivi.
Scuola media
Nel Ccnl scuola del 1995 art. 51, si affermava che il collaboratore scolastico "può svolgere assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.
“Possono” e non “debbono” significa di fatto che il capo di istituto richiede loro tale mansione e i bidelli avevano diritto a ricevere una maggiorazione retributiva quale premio incentivante per attività aggiuntive a quelle di servizio. In tale provvedimento si parlava anche della partecipazione dei collaboratori scolastici a forme di aggiornamento relative all’integrazione dei disabili.
Scuola superiore
I collaboratori scolastici in questo ordine di scuole dipendevano in alcuni casi (Istituti professionali, Istituti tecnici) dall’Amministrazione provinciale, in altri casi (Licei) dall’Amministrazione scolastica.
Per le mansioni di assistenza nella locomozione ed igienica degli alunni in situazione di handicap, si applicavano le norme dei rispettivi Contratti Collettivi; pertanto i collaboratori scolastici dipendenti dalla Provincia seguivano le norme del D.P.R. n. 346/83 e successive modificazioni, citato al precedente punto I; quelli dipendenti dall’Amministrazione scolastica seguivano le norme del Ccnl 1995 citato al precedente punto II.

A partire dall’anno scolastico 1999/2000, secondo la norma dell’art. 139 comma 1 lett. C del Decreto Legislativo n. 112/98 sul decentramento amministrativo, attribuisce ai Comuni le funzioni di “supporto all’integrazione scolastica” per la scuola materna, elementare e media, ed alle Province per tutti i tipi di scuola superiore.

I riferimenti normativi per il profilo del collaboratore scolastico, rispetto all’assistenza agli alunni portatori di handicap sono:
- DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell’ente locale per l’assistenza scolastica - Capo VI degli artt. 42 e 45;
- legge 104/92 art.13 Comma 1: "L’integrazione scolastica si realizza … anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 142 dell’8/6/1990”, Comma 3) “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni, l’obbligo per gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati."
- DLgs 112 del 31/03/98 art. 139 comma 1 “Sono attribuiti alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti; …c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”;
- Legge 124 del 3 maggio 1999, art. 8: Trasferimento del personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, comma 2: “il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.”
- DM 23/7/99 Art. 7 Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: “il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purchè previsti nel profilo statale”
- Legge 238 dell’8/11/2000 - legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Capo III art. 14
- Ccnl 2003 profilo del collaboratore scolastico
- Ccnl 2003 art. 49 - Valorizzazione della professionalita' degli assistenti amministrativi e tecnici, e dei collaboratori scolastici, “il MIUR attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi”
- Ccnl 2003 art. 61 - Formazione in servizio, “Entro il 31 gennaio di ciascun anno il MIUR emana apposita direttiva, nel quadro delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, in cui sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con particolare riguardo:
ai processi di innovazione in atto;
al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;

ai supporti dei processi di riqualificazione dei docenti e di valorizzazione delle professionalità Ata”.
 
 
Torna su
Copyright© COBAS Scuola Sardegna
La sede regionale e provinciale dell'Associazione:
si trova a Cagliari in via Donizetti 52 Tel. e Fax (Q) 070485378
e-mail cobascuola.ca@tiscali.it