Si cessa dal servizio:
1) per raggiunto limite di età
Gli uomini vengono collocati a riposo d’ufficio per raggiunto limite di età dal 1 settembre successivo alla data di compimento del 65° anno di età (T.U. art. 509).
Le donne, alla stessa stregua dei settori privati e autonomi, raggiungono il limite al compimento del 60° anno (il collocamento a riposo non è d'ufficio, ma a domanda).
A domanda, per raggiungere il minimo pensionabile o il massimo contributivo (40 anni di contributi) il docente può chiedere di restare fino al settantesimo anno di età; comunque tutto il personale può restare in servizio - oltre il limite previsto - un ulteriore biennio (L. 22/10/92 n.421) (la richieste deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno in cui si compiono i 65 anni).
2) per dimissioni
Le dimissioni debbono essere presentate entro il 15 marzo (o altro termine ultimo indicato dal Ministero).
3) per dispensa
Inidoneità fisica (accertata dalla commissione medica), incapacità professionale (riscontrata dopo tutti i relativi provvedimenti contemplati dallo stato giuridico), superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità.
4) per decadenza
Quando:
- si perde la cittadinanza italiana;
- si accetta un incarico da un’autorità straniera senza l’autorizzazione del Ministro competente;
- non si assume il servizio entro il periodo prefissato;
- si rimane assenti oltre 15 giorni senza alcuna giustificazione;
- c'è incompatibilità tra piu’ attività o rapporti di lavoro;
- l’impiego è stato conseguito con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità.
5) per sopravvenuta morte
Se ci sono i presupposti, dopo la collocazione a riposo, il personale potrà godere del trattamento di quiescenza (pensione e buonuscita). Occorre fare attenzione poiché la cessazione dal servizio non sempre dà accesso al trattamento pensionistico: si può scegliere di smettere indipendentemente dal diritto a pensione e l’ufficio può accogliere questa richiesta. Bisogna quindi essere ben sicuri della posizione contributiva e dei diritti maturati in base alle disposizioni vigenti.
Occorrono due domande: una per le dimissioni e una per il trattamento pensionistico; la segreteria della scuola fornirà i moduli.
Età per il trattamento pensionistico
L’art. 59 L. 449/97, ha cambiato le regole sulla pensione "anticipata" (richiesta prima del compimento dei 60 e 65 anni d'età).
I 35 anni di versamenti contributivi (servizio più riscatti o ricongiunzioni) diventano requisito minimo anche per i dipendenti pubblici. I nuovi minimi varieranno negli anni, secondo questo schema:
2004: età 57 anni e 35 di contributi (o 38 anni di contributi senza vincolo di età)
2005: età 57 anni e 35 di contributi (o 38 anni di contributi senza vincolo di età)
2006: età 57 anni e 35 di contributi (o 39 anni di contributi senza vincolo di età)
2007: età 57 anni e 35 di contributi (o 39 anni di contributi senza vincolo di età)
2008: età 57 anni e 35 di contributi (o 40 anni di contributi senza vincolo di età).
Pensione di inabilità
È prevista all'art. 2 comma 12 della Legge n. 335/95 (Riforma Dini). Il personale deve trovarsi nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Occorre inoltrare domanda corredata da certificato medico in cui si dichiara la condizione di inabilità e completata con tutta la certificazione medica di prova. La richiesta si inoltra tramite l'amministrazione di appartenenza o l'ultima di servizio.
Sono necessari alcuni requisiti di servizio: almeno 5 anni di contributi di cui tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione. Infermità non dipendente da causa di servizio, riconoscimento dell'assoluta inabilità lavorativa. |