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CARTA DEI SERVIZI

Le vicende legate alla introduzione della Carta dei Servizi nella scuola hanno avuto un iter travagliato, soprattutto perché questo strumento nasce in un contesto di rapporti tra Amministrazione e Cittadini che non è vario, articolato e con responsabilità condivise tra i vari soggetti come quello delle Istituzioni scolastiche.
Ciononostante il Dpcm 19/5/95 ha individuato anche l’Istruzione tra i settori pubblici in cui fosse necessario adottarla, e successivamente è stato elaborato uno “schema generale di riferimento”, d’intesa tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il MPI (Dpcm 7/6/95 in attuazione dell’art. 2 del DL 163/95, poi convertito nella L. 273/95), su cui però il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha espresso parere negativo, giungendo anche alla proposta di sostituirla con una Carta dei diritti e dei doveri della scuola.
Nello “schema” aveva un ruolo centrale il Progetto Educativo d’Istituto – PEI, che poi sarebbe stato previsto, ma come Progetto d’Istituto, dagli artt. 38 e 39 del CCNL 95, che a loro volta sarebbero stati sospesi da una sentenza del TAR Lazio (CM 304/96).
Da quel momento sparirà la dizione PEI (se non come Piano Educativo Individualizzato per gli alunni in situazione di handicap) dalle circolari e né l’art. 21 della L. 59/97, né il Dpr 275/99 lo menzionano.
Con la scomparsa del PEI (che era uno dei due documenti previsti dal Dpcm 7/6/95, l’altro era la Programmazione didattico-educativa) sembrava che anche la Carta dei servizi avesse perso la propria funzione. Invece ogni tanto è ricomparsa, seppure non dove ci si sarebbe aspettati, ad esempio nello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (Dpr 249/98), dove viene prevista una consultazione preventiva, ma non invece nel Dpr 275/99 che prevede il Piano dell’Offerta Formativa.
Un’altra comparsa la Carta la fa nel DLgs. 286/99 che, pur abrogando proprio l’art. 2 della L. 273/95 che ne costituiva il presupposto normativo, riconferma anche la validità del Dpcm 7/6/95 “fino a quando non intervengano … disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge”, quali potrebbero essere a buon titolo considerati sia il Dpr 275/99, sia il Ccnl 2003, che di fatto quindi la rendono superata.

Comunque escluso il PEI dall’area didattica, la Carta dovrebbe contenere, oltre la Programmazione, le parti relative a:
- i principi fondamentali: uguaglianza; imparzialita’ e regolarita’; accoglienza e integrazione; diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza; partecipazione, efficienza, trasparenza; liberta’ di insegnamento ed aggiornamento del personale.
- i servizi amministrativi: standard specifici delle procedure
- le condizioni ambientali della scuola
- le procedura dei reclami e valutazione del servizio, escludendo però che essa possa riguardare “la valutazione dell’attività didattica del personale della scuola” (art. 1, comma 4 DLgs. 286/99).

Spetta al capo d’istituto attivare le procedure per la sua elaborazione, al collegio la stesura della programmazione, al Consiglio di circolo o d’istituto la sua approvazione, insieme al Regolamento interno

 

 
 
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