Le vicende legate alla introduzione della Carta dei Servizi nella scuola hanno avuto un iter travagliato, soprattutto perché questo strumento nasce in un contesto di rapporti tra Amministrazione e Cittadini che non è vario, articolato e con responsabilità condivise tra i vari soggetti come quello delle Istituzioni scolastiche.
Ciononostante il Dpcm 19/5/95 ha individuato anche l’Istruzione tra i settori pubblici in cui fosse necessario adottarla, e successivamente è stato elaborato uno “schema generale di riferimento”, d’intesa tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il MPI (Dpcm 7/6/95 in attuazione dell’art. 2 del DL 163/95, poi convertito nella L. 273/95), su cui però il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha espresso parere negativo, giungendo anche alla proposta di sostituirla con una Carta dei diritti e dei doveri della scuola.
Nello “schema” aveva un ruolo centrale il Progetto Educativo d’Istituto – PEI, che poi sarebbe stato previsto, ma come Progetto d’Istituto, dagli artt. 38 e 39 del CCNL 95, che a loro volta sarebbero stati sospesi da una sentenza del TAR Lazio (CM 304/96).
Da quel momento sparirà la dizione PEI (se non come Piano Educativo Individualizzato per gli alunni in situazione di handicap) dalle circolari e né l’art. 21 della L. 59/97, né il Dpr 275/99 lo menzionano.
Con la scomparsa del PEI (che era uno dei due documenti previsti dal Dpcm 7/6/95, l’altro era la Programmazione didattico-educativa) sembrava che anche la Carta dei servizi avesse perso la propria funzione. Invece ogni tanto è ricomparsa, seppure non dove ci si sarebbe aspettati, ad esempio nello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (Dpr 249/98), dove viene prevista una consultazione preventiva, ma non invece nel Dpr 275/99 che prevede il Piano dell’Offerta Formativa.
Un’altra comparsa la Carta la fa nel DLgs. 286/99 che, pur abrogando proprio l’art. 2 della L. 273/95 che ne costituiva il presupposto normativo, riconferma anche la validità del Dpcm 7/6/95 “fino a quando non intervengano … disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge”, quali potrebbero essere a buon titolo considerati sia il Dpr 275/99, sia il Ccnl 2003, che di fatto quindi la rendono superata.
Comunque escluso il PEI dall’area didattica, la Carta dovrebbe contenere, oltre la Programmazione, le parti relative a:
- i principi fondamentali: uguaglianza; imparzialita’ e regolarita’; accoglienza e integrazione; diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza; partecipazione, efficienza, trasparenza; liberta’ di insegnamento ed aggiornamento del personale.
- i servizi amministrativi: standard specifici delle procedure
- le condizioni ambientali della scuola
- le procedura dei reclami e valutazione del servizio, escludendo però che essa possa riguardare “la valutazione dell’attività didattica del personale della scuola” (art. 1, comma 4 DLgs. 286/99).
Spetta al capo d’istituto attivare le procedure per la sua elaborazione, al collegio la stesura della programmazione, al Consiglio di circolo o d’istituto la sua approvazione, insieme al Regolamento interno
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