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CALENDARIO SCOLASTICO – adattamenti

L'art. 138 del DLgs 112/98, delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a partire dall'a.s. 2002/2003. Resta compito del Ministero indicare la data di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; l'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità; il calendario delle festività a rilevanza nazionale.

Il comma 4 dell’art. 10 dello T.U. attribuisce al Consiglio di circolo o d'istituto, non al Collegio né tantomeno al dirigente, la competenza per determinare gli adattamenti del calendario scolastico.
Questi adattamenti dovranno tener conto:
1. dello svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, art. 74 comma 3 T.U. oppure del rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie. Il monte ore annuale si calcola, ai sensi dell’art. 2 DM 179/99 “numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per trentatré, salvi restando gli effetti delle eventuali compensazioni tra le discipline”, cioè le variazioni nel limite del 15% previste dall’art. 3 del D.I. 234/2000.
2. delle disposizioni contenute nell’art. 26 comma 4 del Ccnl 2003: “Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive.
Il piano comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.

Pertanto, contrariamente a quanto pensa qualche dirigente, qualunque adattamento deliberato dal Consiglio, se rispetta il precedente punto 1, non può prevedere alcun recupero, proprio perché il Piano delle attività (vedi) previsto dall’art. 26 comprende tutti gli impegni (orario delle lezioni, consigli di classe, collegi, ricevimento famiglie …), prevede anche i giorni di sospensione, e quindi in ogni caso garantisce tutti gli obblighi contrattuali.

 
 
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