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AUTONOMIA

Dal primo settembre 2000, è iniziato per la scuola italiana “il regime” dell’autonomia scolastica
Terminata la fase di sperimentazione con la distribuzione di risorse per diffonderne l’ideologia, la situazione che ci si prospetta è quella di avviare un lungo periodo di resistenza, ma anche di conflittualità per far emergere quanto poco “autonoma” e innovativa è la nuova scuola dopo le trasformazioni iniziate da Berlinguer e continuate dai suoi successori di sinistra (?) e di destra.
Trasformazioni che non vogliono dare alcuno spazio all’autonomia di cui avrebbe realmente bisogno la scuola per realizzare i sui compiti istituzionali:
- Autonomia da strutture gerarchiche. E invece si tenta con meccanismi contrattuali premiali, pseudo-meritocratici e competitivi di dividere il personale.
- Autonomia dai condizionamenti extraculturali. Condizionamenti che invece sono favoriti dalla nuova “attività negoziale” delle scuole (vedi la voce: Contabilita’);
- Autonomia didattica dei docenti. Docenti a cui invece viene imposto un unico modello mutuato dall’azienda: con debiti, crediti, valutazioni “pseudo-oggettive”, ecc. (vedi voce: P.O.F.).

In cosa consiste allora questa "rivoluzione copernicana dell’autonomia", auspicata nel famigerato Rapporto Oliva (Verso la scuola del 2000, cooperare e competere: le proposte di Confindustria), se non nel togliere dal centro del sistema scolastico “la libertà d’insegnamento” che promuove “la piena formazione della personalità degli alunni” (art. 1 del T.U.) sostituendola con la “trinità” gestionale dell’azienda: efficacia- efficienza- economicità? Una “fede aziendalista” nel nome della quale attendiamo solo che qualcuno provi a introdurre nella scuola quel concetto di “zero tolerance contro insegnanti e scuole che danneggiano gli studenti”, tanto caro alla Confindustria, per la quale, anche nella scuola,“il nemico da battere è la povertà di aspirazioni dei singoli come di un popolo”.

Cos’è poi questa trasformazione delle scuole statali in imprese con cui le famiglie e gli studenti stipulano un contratto sulla base del Piano dell’offerta formativa, se non la privatizzazione della scuola pubblica?
Privatizzazione proprio nel senso profondo che viene imposto alle scuole il modello privato del "mercato": in cui ognuno produce una specifica merce (la formazione) per rispondere ad una domanda che proviene da un preciso settore di potenziali clienti (studenti e famiglie), adeguandosi contestualmente alla dimensione imprenditoriale: il manager dirige, gestendo risorse e personale (DLgs 165/2001), gli organi collegiali "garantiscono l’efficacia dell’autonomia", gli insegnanti, divisi nelle nuove gerarchie contrattuali, controllati e valutati, "hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento" (art.16), il personale Ata sarà destinato anche a "funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica" (art.14).

Qui di seguito proponiamo la nostra lettura degli articoli del Regolamento dell’autonomia Dpr 275/99, in modo che il personale della scuola abbia la possibilità di utilizzare un agile strumento di consultazione e di autotutela, rispetto ad obblighi e vincoli che spesso non hanno alcun fondamento normativo.

Il Regolamento dell’Autonomia Scolastica – Dpr 275/99

Articoli 1 e 2 - Natura e scopi dell’autonomia - Oggetto dell’autonomia
È necessaria da parte dei docenti, una consapevole e critica presenza all’interno del collegio come forma di controllo nella scelta degli indirizzi di gestione didattica ed economica che le istituzioni scolastiche autonome intendono intraprendere. Come recita infatti il comma 2 dell’art. 1 del Regolamento: “L’autonomia … è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale“, bene, rendiamo allora operante tale principio.
Articoli 3, 4 e 5 - Piano dell’offerta formativa - Autonomia didattica - Autonomia organizzativa - POF: già nella scelta semantica è contenuta la sostanza di un cambiamento fondamentale. La programmazione didattico-educativa assume infatti le caratteristiche di un’offerta formativa che rende fulcro dell’istituzione scuola, non più l’azione educativa ‘strictu sensu’, ma la pianificazione aziendalistica di un’offerta ai clienti/utenti della scuola.
La dominante visione confindustriale che permea l’autonomia, fa poi della flessibilità il perno su cui impostare tanto l’attività propria dell’insegnamento quanto la formazione degli studenti/lavoratori.
Il POF è l’elemento centrale della scuola dell’autonomia: “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa” (art.3, comma1).
Nel POF si decide, infatti, in merito all’offerta dei percorsi formativi da presentare a studenti e genitori, ma anche in merito ai tempi dell’insegnamento e alla quantificazione degli obblighi di lavoro. Nel momento della sua elaborazione ed approvazione (“il POF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola ... è adottato dal consiglio di circolo o di istituto”, art.3 comma 3) si deve prestare molta attenzione affinché la progettazione, l’eventuale articolazione modulare delle discipline, la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria, l'attivazione di percorsi didattici individualizzati e l'aggregazione delle discipline tengano conto di proposte alternative, anche se non in linea con quanto espressamente deciso dal collegio. Tanto più importante è quindi che i docenti facciano valere il principio del riconoscimento della libertà di insegnamento: “Il piano dell’offerta formativa comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità” (art.3 comma 2). Naturalmente è necessaria la verbalizzazione di ogni decisione o mozione presentata, anche se minoritaria (vedi voce Verbali).
Lo stesso vale per l’esatta quantificazione degli Obblighi di lavoro (vedi); nonché per l’utilizzazione dei docenti: “le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa” (art. 5 comma 4).
Il collegio dei docenti, inoltre, identifica le Funzioni strumentali al POF (vedi). Fissa le competenze e i requisiti per l'accesso a tali funzioni, elegge gli insegnanti cui affidare tali (art. 30 Ccnl 2003).
Iniziative di recupero e sostegno. Il comma 4 dell’art. 4 prevede, alquanto ambiguamente, che: “le istituzioni scolastiche assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali”.
Si corre così il rischio di inserire un principio di delega ad istituzioni esterne alla scuola delle attività citate (in particolare di quelle relative all’integrazione scolastica dei portatori di handicap), aprendo il terreno a cessioni di "pezzi" di insegnamento e di personale scolastico. Proprio per questo è bene non assumere iniziative che possano preludere a tale possibilità.
L’azione didattica programmata dal POF determina anche la scelta degli strumenti didattici, compresi i libri di testo (art.4, comma 5), anche in questo caso è necessario far valere il principio del riconoscimento di opzioni metodologiche minoritarie.
Articoli 6 e 7 - Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo - Reti di scuole
Si presentano le istituzioni scolastiche, singolarmente o associate in rete, come centri di ricerca e sperimentazione in relazione a: progettazione, valutazione, formazione e aggiornamento del personale, didattica, integrazione tra sistema scolastico e i diversi sistemi formativi, tra cui la formazione professionale (art .6, comma 1).
Due i punti da tenere presenti: da un lato la formazione e l’aggiornamento, dall'altro l’integrazione con la formazione professionale.
La prima questione è di fondamentale importanza almeno per due motivi: perché la formazione e l’aggiornamento, pur essendo stati eliminati come “conditio sine qua non” per la progressione professionale, nella realtà rimangono gli elementi in base ai quali si deciderà per l’accesso alle differenziazioni di progressione economica e professionale; e perché su questo elemento giocheranno sia i dirigenti scolastici sia i controllori del sistema (i coordinatori), per imporre forme di aggiornamento funzionali al sistema stesso, ma non per forza ai docenti. A tale proposito è bene chiarire: a) che nessun docente è obbligato a forme di aggiornamento “coatto”; b) che la formula dell’autoaggiornamento va praticata e rivendicata come strumento qualificante di aggiornamento; c) che i collegi dei docenti devono lasciare la più ampia libertà agli insegnanti di partecipare a forme di aggiornamento previste o meno dalla propria istituzione scolastica, così come da accordi di rete con altre scuole. Si vuole rivendicare infatti con ciò, per l'intera categoria, il diritto ad una formazione e ad un aggiornamento che facciano delle capacità progettuali e di coordinamento il patrimonio comune di tutti i docenti e non solo di coloro che per aver seguito il “giusto corso” potranno pretendere di averne un riconoscimento specifico.
La seconda questione (integrazione tra sistemi scolastici diversi, tra cui la formazione professionale) si collega strettamente alla Riforma (vedi), che prevede, nella ristrutturazione dell’intero sistema formativo scolastico italiano, un precoce collegamento tra istruzione scolastica e avviamento professionale. Con questo si introduce un elemento di forte involuzione nel sistema scolastico italiano, che vede riaperte le porte a quell’avviamento professionale che era stato eliminato proprio perché conteneva un principio di netta discriminazione nei confronti di quegli studenti che, nei fatti, per le reali condizioni socio-economiche della famiglia di provenienza, venivano estromessi dal diritto ad un’istruzione uguale per tutti. Gli accordi da stipulare, dunque, tra i vari sistemi scolastici, non devono prescindere da riflessioni adeguate sulle opportunità reali che la scuola deve offrire agli studenti, nonché sui destini del personale stesso della scuola visto che: “le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi … l’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti“ (art. 7, commi 1-3).
Articoli 8 e 9 - Definizione dei curricoli. Ampliamento dell’offerta formativa
Le scuole determinano nel POF il curricolo obbligatorio per i propri alunni, integrando così la quota prevista a livello nazionale (85%) con quella facoltativa (15%) che comprende le discipline e le attività che si scelgono in autonomia. In tale determinazione si deve precisare il tipo di flessibilità scelta e si devono tenere nel debito conto le diverse esigenze formative degli alunni, le attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.
È assolutamente necessario smascherare l’ipocrisia dell’individualizzazione della didattica. Nell'attuale contesto scolastico, infatti, l’elevato numero di alunni per classe, impedisce la possibilità di seguire gli alunni, non solo individualmente, ma anche più semplicemente in piccoli gruppi. Non sarà certo con la disarticolazione del gruppo classe, né con la flessibilità imposta nell’orario dei docenti che si risolverà il problema della maggiore efficacia dell'intervento didattico, come si vorrebbe far credere agli insegnanti nel tentativo di convincerli ad accettare progetti "di qualità" che spesso non contengono l’esatta quantificazione dell’impegno orario e che quindi comportano vincoli ai quali non del tutto consapevolmente ci si assoggetta.
Bisogna rivendicare, peraltro, la totale, vera, “autonomia” di progettazione didattica. Autonomia tanto “dalle esigenze e dalle attese espresse dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio” quanto dalle esigenze e dalle "attese" delle famiglie, non sempre e non comunque coincidenti con i necessari percorsi formativi (art. 8 comma 3). Una miope, deformante e strumentale interpretazione dell’esigenza di aprire la scuola alle realtà territoriali (che per un’intera generazione ha significato analizzare il contesto di provenienza degli studenti, come correttivo necessario per non fare della scuola un’istituzione rigida e tesa a perpetuare le stesse divisioni interne alla società), vorrebbe invece fare della scuola un’agenzia di formazione, e di collocamento. La scuola, subordinata così agli interessi delle imprese locali (che puntando sullo spauracchio della disoccupazione non possono che veicolare i bisogni e le attese delle famiglie stesse), viene totalmente deprivata della funzione di istituzione tesa a fornire ai propri studenti gli strumenti necessari per l’acquisizione di un sapere critico, divenendo semplice trasmettitrice di informazioni tecniche.
Per tale motivo è necessario rifiutarsi di subordinare la scelta didattica a logiche estranee alla scuola stessa, così come appare necessario determinare curricoli e progetti nel rispetto dei diritti degli studenti e dei docenti.
Con riguardo poi all’ampliamento dell’offerta formativa (che le istituzioni scolastiche possono fornire, singolarmente o in rete, e sulla base di accordi stipulati con Regioni ed enti locali - art. 9 commi 1, 2 e 3), bisogna assicurarsi che questi interventi siano senza scopo di lucro e totalmente gratuiti per gli studenti. È prevedibile, inoltre, un aggravio di lavoro per gli insegnanti, che potrebbero essere costretti, attraverso la modularizzazione della didattica, a prestare un servizio suppletivo, con rientri pomeridiani, per integrare il proprio monte ore.
Articoli 10 e 11 - Verifiche e modelli di certificazione – Iniziative finalizzate all’innovazione
Per constatare se sono stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento e gli standard di qualità, il Ministero fisserà rilevazioni periodiche (art. 10).
Il ministro può promuovere progetti innovativi, nonché riconoscere progetti di singole istituzioni, purché abbiano durata predefinita e siano sottoposti a valutazione (art. 11).
I due articoli sommariamente riportati fanno trasparire le contraddizioni di un sistema che in realtà non rende autonome le istituzioni scolastiche, non decentra, ma accentra i poteri, e ancor più vincola a ipotetici standard di qualità (ad essere “testati” saranno poi direttamente gli insegnanti, viste anche le previsioni di differenziazione professionale ed economica preannunciate dagli articoli 22 e 43 del Ccnl 2003).
Articoli 14, 15 e 16 - Attribuzione delle funzioni – Competenze escluse – Coordinamento delle competenze
Dal 1° settembre 2000 le istituzioni scolastiche hanno avuto attribuite, come funzioni proprie, quelle relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse. Concorrono alla formazione e all’aggiornamento del personale.
È importante sapere, per quanto detto fino ad ora, che i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi entro il 15° giorno dalla data della loro pubblicazione e che entro tale termine si può ricorrere (art. 14 comma 7).
Le istituzioni scolastiche non possono: stilare le graduatorie permanenti per il personale precario; reclutare personale a tempo indeterminato; utilizzare personale eccedente l’organico funzionale (art.15).
L’art. 16 ribadisce che il dirigente esercita le proprie funzioni nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, che per ora, come dicevamo, sono ancora le stesse.
Articolo 17 - Abrogazioni
Articolo tecnico che riporta alcune abrogazioni, tra cui quelle del T.U. (articoli 143 e 176) che vietano di "imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere" per l’iscrizione alla scuola elementare e media.

Glossario

Pubblichiamo di seguito il glossario che era allegato ad una precedente bozza del Regolamento, per riflettere anche su come il cambiamento del lessico scolastico, sempre più industrial-affaristico, ci stia abituando a pensare alla formazione come a un rapporto mercantile piuttosto che come a uno strumento di complessiva promozione umana.
Accordo di rete: è l’accordo che le istituzioni scolastiche stipulano per collegarsi tra di loro. L’accordo, che viene depositato presso le segreterie delle scuole interessate, individua le finalità del progetto, nonché le competenze e i poteri dell’organo responsabile della gestione. L’accordo di rete può prevedere altresì intese con enti esterni operanti sul territorio
Attività fondamentali: sono le attività, anche laboratoriali, individuate a livello nazionale. Esse possono avere caratteristiche di autonomia o essere collegate con le discipline fondamentali.
Autovalutazione: è il processo autoregolativo con cui le scuole misurano i livelli di competenza, di efficienza e di efficacia raggiunti con riferimento agli standard di apprendimento e di qualità del servizio, utilizzando gli indicatori resi noti a livello nazionale.
Competenza: è l’intreccio di conoscenze e di abilità e/o capacità, di “sapere” e di “saper fare”.
Credito formativo: è la competenza certificata raggiunta in una disciplina, in una attività o in tematiche trasversali, anche fuori del percorso scolastico. Il credito formativo può essere speso all’interno del percorso scolastico, nei passaggi da un indirizzo all’altro e nei percorsi integrati tra i diversi sistemi formativi.
Curricolo: è il piano di studi proprio di ogni scuola. Nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale, ogni istituzione scolastica compone il quadro unitario in cui sono indicate le discipline e le attività fondamentali definite a livello nazionale, quelle fondamentali alternative tra loro, quelle integrative, nonché gli spazi di flessibilità.
Curricoli differenziati: sono i curricoli che una istituzione scolastica può attivare variando le opzionalità all’interno delle discipline e attività alternative e integrative nell’ambito dello stesso piano di studi. I curricoli differenziati devono essere indicati nel piano dell’offerta formativa.
Debito formativo: è la difformità tra la competenza attesa in un momento prefissato del percorso scolastico e la competenza effettivamente conseguita. Tempi e procedure per compensare tale difformità sono stabilite autonomamente dalle istituzioni scolastiche attraverso forme di differenziazione della didattica.
Disciplina e attività facoltative: sono quelle che nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa si aggiungono ai curricoli e la cui frequenza non è obbligatoria per gli alunni.
Discipline e attività fondamentali alternative: sono le discipline e le attività indicate a livello nazionale tra cui è possibile una scelta da parte delle scuole (discipline opzionali ex art. 21 L.59/97).
Discipline e attività integrative: sono le discipline e le attività che integrano obbligatoriamente il curricolo. Esse sono scelte autonomamente dalle istituzioni scolastiche nel rispetto del monte ore stabilito nazionalmente. Nell’ambito di tali discipline e attività le istituzioni scolastiche possono proporre una pluralità di offerte con possibilità di opzione da parte delle famiglie e degli studenti (discipline aggiuntive ex art. 21 L.59/97).
Discipline fondamentali: sono le discipline obbligatorie che compongono un piano di studi. Tra di esse si collocano le discipline tra di loro alternative.
Flessibilità temporale: è la possibilità, affidata all’autonoma scelta delle istituzioni scolastiche, di modificare, secondo una percentuale indicata a livello nazionale, il monte orario annuale e/o di ciclo delle discipline e delle attività fondamentali operando una compensazione attraverso l’incremento o il decremento delle ore di insegnamento curricolare.
Indicatori: sono i parametri stabiliti a livello nazionale per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e della qualità del servizio. Gli indicatori sono resi noti alle istituzioni scolastiche.
Laboratori territoriali: sono sedi deputate ad accogliere, nell’ambito della rete, le attività di ricerca didattica e sperimentale, di documentazione e di formazione.
Modulo: è una parte del percorso formativo, anche articolata in unità didattiche, che ha una propria autonomia in quanto consente di raggiungere competenze determinate in una o in più discipline. La didattica modulare può comportare il superamento del gruppo classe e una diversa articolazione del lavoro degli insegnanti.
Obiettivo formativo: è la finalità di un piano di studi. L’aggettivo “formativo” riassume al suo interno la duplice valenza di “obiettivo di istruzione” e di “obiettivo di educazione”.
Orario obbligatorio curricolare: è l’orario che comprende le discipline e le attività fondamentali e integrative.
Organo responsabile della gestione: è l’organo a cui è affidata, secondo quanto stabilito dall’accordo di rete, la gestione delle risorse sia professionali e finanziarie sia del raggiungimento delle finalità.
Percorsi formativi individualizzati: sono percorsi didattici, integrati nel percorso formativo generale, progettati per garantire il migliore successo formativo del singoli alunni. Tali percorsi sono attivati con particolare attenzione alle situazioni di difficoltà, anche transitorie.
Percorsi formativi integrati: sono quelli che prevedono competenze certificate e reciprocamente riconosciute raggiunte all’interno del sistema scolastico, del sistema della formazione professionale e del mondo del lavoro, anche in accordo con le Regioni e gli Enti locali.
Piano dell’offerta formativa: è il progetto elaborato dalle singole istituzioni scolastiche che comprende i curricoli, le eventuali discipline e attività facoltative, gli eventuali accordi di rete, gli eventuali percorsi formativi integrati. Esso è altresì comprensivo della Carta dei servizi.
Piano di studi: è la struttura comprensiva di discipline e quadro orario – articolata secondo scansioni temporali predeterminate – corrispondente ad un grado, tipo o indirizzo di istruzione. Il piano di studi è definito a livello nazionale. Esso prevede un quadro orario nel cui ambito sono indicate le discipline e le attività fondamentali e le discipline e le attività fondamentali tra loro alternative. Nel piano di studi vengono altresì indicati lo spazio orario delle discipline e attività integrative e la percentuale di flessibilità temporale.
Scadenze significative: sono i momenti stabiliti a livello nazionale per la verifica del raggiungimento degli standard di apprendimento e di qualità. Tali scadenze sono dette “significative” in quanto rapportate a tappe indicative dei processi formativi. Le scadenze possono o meno coincidere con gli scrutini o gli esami previsti in ciascun grado, tipo e indirizzo di istruzione.
Scambio temporaneo di docenti: è lo scambio che può operarsi temporaneamente tra docenti che dichiarino la propria disponibilità all’interno della rete e nell’ambito delle finalità di un progetto.
Standard di apprendimento: è il livello comune – vale a dire la soglia di accettabilità – dell’insieme di competenze atteso, anche nelle fasi intremedie, per ogni grado, tipo e indirizzo di istruzione
Standard di qualità: è il livello comune – vale a dire la soglia di accettabilità – della funzionalità e dell’efficacia del servizio erogato da una istituzione scolastica.
Unità di insegnamento: è il tempo dedicato a una lezione nell’ambito della flessibilità organizzativa. Esso non coincide necessariamente con l’unità oraria. Le unità di insegnamento si iscrivono nei curricoli e sono determinate nel rispetto del CCNL.
Valutazione: è il giudizio sul livello di competenza raggiunto da ogni alunno, espresso negli scrutini intermedi e di fine anno”.

 
 
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