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ASSISTENTE TECNICO

I requisiti culturali per l’accesso al profilo di Assistente tecnico sono:
- diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
- diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 L. 845/1978.
In caso di mancato possesso di uno dei predetti titoli, è valido qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
Il Ccnl 2003 inserisce l’Assistente tecnico all’interno dell’Area B prevedendo lo svolgimento delle seguenti attività: conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
La dotazione organica di istituto è determinata, ai sensi dell’art. 4 del DM 201/2000, dalla giunta esecutiva di ciascun Istituto:
- per i licei classici e scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d'arte e i licei artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri con personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999, tenendo conto del numero degli assistenti di cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d'arte applicata e degli assistenti tecnici in servizio nell'anno scolastico 1999/2000 e delle situazioni di compresenza.
- per gli istituti tecnici e professionali, con riferimento all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto relativa all'anno scolastico 2000/2001, in ragione di una unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, bisogna assicurare la presenza in ciascun laboratorio per almeno 12 ore settimanali di servizio, comprensive delle mansioni del profilo. In questo caso, i tempi, che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici, possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste dalle scuole, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.
Nell'ipotesi, invece, di compresenza solo tra docente ed assistente tecnico, l’orario di lavoro è articolato per almeno 24 ore in compresenza per l’assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche, e per le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature dei laboratori cui è addetto, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici sono utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza (art. 52 comma 2 Ccnl 2003).
In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a 24 ore (o 12 ore con l’Itp) possono essere costituiti, limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, posti da utilizzare fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazione affini.

 
 
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