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| Assemblee dei genitori |
(artt. 12 e 15 TU)
Il capo d’istituto, sentita la giunta esecutiva, autorizza l’assemblea, che si svolge fuori dell’orario delle lezioni. Ad essa possono (quindi non devono) partecipare con diritto di parola i docenti.
L’assemblea convocata per le elezioni degli organi collegiali è presieduta dal capo d’istituto (o da un docente delegato, quindi con funzione di “supporto organizzativo al capo d’istituto” e pertanto retribuibile col Fondo dell’Istituzione Scolastica), dopo la sua conclusione viene costituito il seggio elettorale (anche unico per più classi) composto esclusivamente da genitori (art. 33, comma 1 lett. c del TU) |
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