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ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

(artt. 12, 13 e 14 TU)
Gli studenti della scuola superiore possono svolgere, durante l’orario delle lezioni, un’assemblea di istituto (nel limite delle ore di lezione della giornata) e un’assemblea di classe (massimo 2 ore) al mese. “L’assemblea d’istituto deve darsi un regolamento … che viene inviato in visione al Consiglio d’Istituto … Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento”.
“Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere … i docenti che lo desiderino”, pertanto non può essere imposto agli insegnanti nessun obbligo di permanenza a scuola, o di accompagnamento in locali extrascolastici in quanto “le assemblee studentesche interrompono la normale attività didattica e le famiglie devono essere obbligatoriamente preavvisate circa la data e i locali dell’assemblea” (CM 312/79 e nota MPI 79/81).

 
 
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