ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE
L’art. 14 del Dpr 275/99 prevede che le Istituzioni scolastiche riorganizzino i propri servizi e acquisiscano competenze in materia di articolazione territoriale della scuola, assicurando “comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi”. Il vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - Ccni 6/6/2007 - sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, ha ribadito in toto le previsioni contenute nel Ccni 6/6/2006 che indicano alcune condizioni generali e ribadiscono - agli artt. 4 e 15 - la competenza del contratto di scuola a definire criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi ed i criteri di utilizzazione del personale totalmente o parzialmente a disposizione. Inoltre l’art. 6 comma 2 lett. d) ed e) Ccnl 2003 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola (vedi) le “modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa” e i “criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi”, pertanto l’assegnazione e l'utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d’istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze personali.
PERSONALE ATA
(art. 15 Ccni 6/6/2006)
“L’assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in cui il contratto d’istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di servizio;
b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal Ccnl”.
PERSONALE DOCENTE
(art. 4 Ccni 6/6/2006)
Oltre che dal contratto d’istituto, l’assegnazione alle sezioni, ai diversi insegnamenti compresi nella stessa classe di concorso, nonché l’assegnazione alle singole classi è disciplinata dall’art. 396, commi 2, lett. d), e 3 del DLgs 297/94, che ne attribuisce la competenza al capo d’istituto “sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto” (art. 10 comma 4) e “delle proposte del collegio dei docenti” (art. 7 comma 2).
Scuola materna ed elementare
(art. 4 comma 1 Ccni 6/6/2006) “Nella scuola dell’infanzia e primaria, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell’ambito dell’organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d’Istituto in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico.
L’assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell’ambito dell’organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si faranno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente Ccni. Nel caso in cui il contratto d’Istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell’art. 25 del Ccdn del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del Ccdn del 21.12.2001”.
(art 25 Ccdn 18/1/2001) - “Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L’assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, é da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al Ccdn concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall’art. 6 del Ccnl”.
Scuola secondaria
(art. 4 comma 3 Ccni 6/6/2006) “Nella scuola secondaria, qualora l’istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1”, cioé quanto previsto per la scuola materna e elementare.
(art. 4 comma 4 Ccni 6/6/2006) “Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti d’arte il contratto di istituto terrà, altresì, conto delle disposizioni di cui al D.M. n. 334 del 24.11.1994 [che individua le nuove classi di concorso, ndr] e l’art. 4 punto 9 dell’O.M. n. 332 del 9.7.1996” (art. 4 punto 9 Om 332/96 “Nella definizione dell'organico degli insegnanti di Arte applicata deve essere assicurata la presenza di un docente per ognuno dei laboratori istituiti, a fronte del funzionamento di almeno un corso completo della sezione d'istituto d'arte cui gli stessi laboratori sono connessi; l'eventuale funzionamento di classi collaterali o di altri corsi completi della stessa sezione non comporta la costituzione di ulteriori posti di insegnamento, a meno che il numero delle ore settimanali complessive di attività di laboratorio, svolte nell'ambito della medesima sezione, comporti un impegno superiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei singoli docenti. Per quanto non previsto dal presente comma si rinvia alle istruzioni impartite con la C.M. n. 102 del 27 marzo 1984”).
Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado (art. 6 Ccni 6/6/2006). Chi, in attuazione della Riforma, consegua una riduzione dell’orario obbligatorio d’insegnamento nelle classi prime e seconde, completerà il proprio servizio con ore appartenenti alla propria classe di concorso comunque disponibili nella scuola. Successivamente al conferimento delle supplenze (annuali o fino al termine delle attività didattiche), il personale che non abbia potuto completare l’orario d’obbligo come su indicato, potrà completare a domanda, l’orario obbligatorio di servizio con ore di altra classe di concorso per la quale sia in possesso della specifica abilitazione o di titolo di studio valido per l’accesso a quell’insegnamento. Ove non ricorra la predetta ipotesi, si procederà all’utilizzo dello stesso personale, sino al completamento dell’orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, salvo l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie. Le ore ulteriormente disponibili, dopo la precedente fase, potranno essere assegnate come ore aggiuntive d’insegnamento in eccedenza all’orario d’obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali. In tal caso le ore disponibili andranno prioritariamente attribuite al personale in servizio nella stessa classe di concorso, successivamente, al personale di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione e, infine, dopo aver constatato l’assenza di personale fornito della prescritta abilitazione inserito nella I o II fascia delle graduatorie di istituto, al personale in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento da attribuire.
Inoltre sempre il Ccni 6/6/2006 sulle utilizzazioni prevede tra l'altro che:
- nel caso di perdita di ore “Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.
Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore” (art. 2 comma 5).
- nel caso di soppressione del posto in “organico di fatto” “I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dall’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268 vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.
In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dall’offerta formativa, fatto salvo l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.
L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l’impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta” (art. 5 comma 8). Infine visto che “la contrattazione decentrata a livello regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione ...” (art. 3 comma 4) sarà opportuno conoscere il relativo contratto decentrato regionale prima di procedere alla contrattazione d’istituto col dirigente scolastico (vedi Utilizzazione del personale rispetto al Pof).
Esempio di
Contratto d’istituto su assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni
1. Docenti già in servizio nell’Istituzione scolastica
Entro il giorno …… del mese di …………… i docenti possono chiedere l’assegnazione ad altro plesso dell’istituto, semprechè vi siano posti vacanti o se vi è la contestuale richiesta di altro/a docente di spostamento nel plesso del/lla richiedente.
La richiesta deve essere formulata per iscritto.
Nel caso vi sia concorrenza di più domande sullo stesso posto/cattedra si tiene conto prioritariamente del punteggio relativo alla graduatoria d’istituto.
Il docente che non presenta, entro la data stabilita, domanda scritta di trasferimento interno, viene confermato sulla classe/sezione per continuità.
2. Docenti in ingresso per trasferimento/assegnazione provvisoria
Su richiesta scritta il docente viene assegnato al plesso richiesto. In caso di più domande sullo stesso posto/cattedra, si tiene conto prioritariamente del punteggio relativo al trasferimento/assegnazione provvisoria.
3. Docenti di nuova nomina con contratto a tempo indeterminato
Su richiesta scritta il docente viene assegnato al plesso richiesto. In caso di più domande sullo stesso posto, si tiene conto prioritariamente dell’ordine di scelta presso l’ufficio competente (provinciale o regionale).
4. Docenti con supplenza annuale
Su richiesta scritta il docente viene assegnato al plesso richiesto. In caso di più domande sullo stesso posto, si tiene conto prioritariamente del punteggio relativo alla graduatoria provinciale o d’istituto.
5 Assegnazione
L’assegnazione degli/lle insegnanti alle classi è prerogativa del Dirigente Scolastico, che la determina sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o d’Istituto e dalle proposte operative deliberate dal Collegio dei docenti.
Nel caso di assegnazione difforme da quanto deliberato dagli Organi collegiali, il D.S. dovrà formalizzare per iscritto le motivazioni di tale scelta. |