(art. 18 Ccnl 2003, art. 26 comma 14 L. 448/98)
La rubrica dell’art. 18 aggiunge tra i motivi per l’aspettativa anche quelli “di lavoro e personali”.
L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del Dpr 3/57 e dalle leggi speciali, che si richiamano a tale istituto.
Oltre al personale con contratto a tempo indeterminato ne hanno diritto, limitatamente alla durata dell’incarico, i docenti di religione (con almeno 12 ore settimanali e al 5° anno di insegnamento) e i supplenti con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Le stesse norme consentono l’aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca, per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del T.U., per gli assegnisti di ricerca si applica l’art. 51 L. 449/97 e per i corsi di Dottorato di ricerca (vedi) l’art. 52 comma 57 della L. 448/2001 che integra la L. 476/84.
È anche possibile chiedere l’aspettativa per un anno scolastico, per realizzare, nell’ambito di un altro comparto della pubblica amministrazione, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
L’art. 5 della L. 53/2000 prevede dei Congedi per la formazione per i dipendenti con almeno cinque anni di servizio presso la stessa amministrazione. Può essere chiesta una sospensione del rapporto di lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Questi congedi, cumulabili con i Permessi per il diritto allo studio (vedi), sono finalizzati al conseguimento di un titolo di studio o per partecipare ad attività formative diverse da quelle organizzate dal datore di lavoro, non sono retribuiti, né sono computabili nell’anzianità di servizio. È possibile la Contribuzione volontaria (vedi), oppure il prolungamento dell’età pensionabile per un periodo corrispondente al congedo, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria.
L’art. 142 Ccnl 2003 conferma inoltre la possibilità di fruire dell’aspettativa per il ricongiungimento al coniuge che presta servizio, statale o non statale, all’estero (L. 26/80, L. 333/85 e Circ. PCM 25/3/96).
Una tipologia aggiuntiva di aspettativa, nel limite massimo di un anno scolastico ogni dieci anni, è quella prevista dall’art. 26, comma 14, L. 448/98, per i docenti e i dirigenti che hanno superato il periodo di prova.
Questi periodi di aspettativa spettano “di diritto ai docenti, senza pertanto la richiesta di specifiche motivazioni per la loro fruizione, compatibilmente, però, con le esigenze di servizio valutate dal capo d'istituto…
Sarebbe opportuno, infine, che l'aspettativa di cui sopra venisse fruita in un'unica soluzione - nel limite massimo di un anno scolastico ogni dieci anni - al fine di garantire la continuità didattica, prevedendo, altresì, la possibilità di cumulo con le altre fattispecie di aspettativa già previste dalla normativa contrattuale” (Nota Ministero del Tesoro prot. 119397 del 26/4/2000 e CM 165/2000).
Per ottenere l'aspettativa occorre presentare domanda al dirigente scolastico, che deve provvedere entro un mese. Se la nega, la ritarda, la riduce o la revoca deve indicarne le "ragioni di servizio" per iscritto.
Non si ha diritto ad alcuna retribuzione e il periodo di aspettativa non è computato né per la carriera (interrompe il servizio nella scuola con tutte le conseguenze: punteggio per la mobilità, continuità, inquadramento stipendiale), né per il trattamento di quiescenza e previdenza, tranne nei casi previsti per gli incarichi e il dottorato. C’è però la possibilità di provvedere ad una Contribuzione volontaria (vedi) ai fini pensionistici.
Il periodo di aspettativa può essere revocato per motivate esigenze di servizio, non può superare l'anno (sommando anche due periodi tra i quali non sono intercorsi almeno sei mesi di servizio attivo), e comunque i due anni e mezzo nel quinquennio.
Solo "per motivi di particolare gravità" possono essere concessi, a domanda, ulteriori sei mesi.
L’aspettativa per ricongiungimento all’estero può prevedere periodi più lunghi.
(facsimile Richiesta aspettativa)
Al Dirigente scolastico del ...........................
SEDE
Oggetto: richiesta di aspettativa per motivi di …………………..
La/Il sottoscritta/o ..................................., nata/o il ...................………. a ……………….................., in servizio presso codesta Istituzione scolastica, in qualità di .................................... , ai sensi degli artt. 69 e 70 del DPR 3/57, dell’art. 18 Ccnl 2003 (e eventualmente dell’art. 26, comma 14, L. 448/98)
CHIEDE
di essere collocata/o in aspettativa per i seguenti motivi di …………………………………………
come da documentazione allegata.
Nel periodo di aspettativa la/il sottoscritta/o risiederà a ………………………………………
via ....................................... tel ....................
Allega la seguente documentazione:
Data e Firma
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