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ARBITRATO

(Ccnq del 23/1/2001, DLgs 165/2001, artt. 130 - 132 Ccnl 2003)
Il Ccnq ”introduce e disciplina procedure stragiudiziali di conciliazione ed arbitrato quale fattore di decongestione e alleggerimento del circuito giudiziario in grado, altresì, di garantire ai lavoratori pubblici e alle amministrazioni una risoluzione celere ed adeguata delle controversie di lavoro, funzionale non solo ad una giustizia realmente efficace ma anche ad una riduzione dei costi sociali ed economici delle controversie stesse”.
Presso ogni Direzione regionale del lavoro è costituita una camera arbitrale stabile, per il cui funzionamento è responsabile il direttore della Direzione stessa o un suo delegato
La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata con raccomandata con a. r. contenente una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa. La disponibilità della controparte ad accettarla deve essere comunicata entro 10 giorni, con raccomandata con a. r. Entro i successivi 10 giorni l'arbitro sarà designato dalle parti.
Entro lo stesso termine, in caso di mancato accordo l'arbitro sarà designato mediante estrazione a sorte, alla presenza delle parti, nell'ambito della lista dei designabili, a cura dell'ufficio di segreteria della camera arbitrale stabile, a meno che una delle parti non si avvalga della facoltà di revocare il consenso ad attivare la procedura.
Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato, qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un secondo rifiuto consecutivo della stessa parte comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.
La richiesta di ricorso all'arbitro unico relativamente alle sanzioni disciplinari è vincolante per la pubblica amministrazione, salvo che l'impugnazione abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso di mancato accordo sulla designazione dell'arbitro, ha facoltà di rinunciare all'espletamento della procedura.
L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile entro 5 giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale, oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l'amministrazione a cui appartiene il dipendente (art. 3 Ccnq 23/1/2001).

L'arbitro è obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione che sostituisce e produce i medesimi effetti di quello previsto dall'art. 66 DLgs 165/2001, salvo che questo non sia già stato espletato (vedi Conciliazione e Controversie di lavoro).
Il tentativo è preceduto dal deposito presso la sede dell'arbitro della documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa nonché della memoria difensiva con la quale l'amministrazione prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall'istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito della documentazione di cui sopra rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione. La comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avrà luogo non oltre il trentesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro 10 giorni dalla data di comparizione.
L'arbitro è tenuto a svolgere attività di impulso della procedura conciliativa e a porre in essere ogni possibile tentativo per una soluzione concordata e negoziata della controversia.
Se la conciliazione riesce, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, Cpc. L'atto deve essere tempestivamente trasmesso alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro. Tutti gli elementi utili alla definizione del contenuto dell'atto conciliativo rientrano negli obblighi di funzionamento di segreteria della camera arbitrale stabile o dell'amministrazione presso la quale si svolge il procedimento.
Se la conciliazione non riesce l'arbitro, in funzione di conciliatore formula una proposta, comprensiva di ogni costo. Se la proposta non viene accettata, l'arbitro fissa la prima udienza per la trattazione contenziosa. La procedura conciliativa non comporta costi aggiuntivi oltre quanto stabilito nell'atto transattivo.
Qualora invece il tentativo obbligatorio di conciliazione sia stato espletato anteriormente al ricorso all'arbitrato la prima udienza deve svolgersi entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro. La parte istante deve depositare presso la sede dell'arbitro la documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, la parte resistente deve depositare la memoria difensiva con la quale prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall'istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito delle predette documentazioni rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l'arbitro ha accettato la designazione.
L'arbitro può dichiarare inammissibile la proposizione di fatti e ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del processo verbale della mancata conciliazione, qualora ritenga che la tardività dell'atto non sia giustificata da circostanze sopravvenute oggettivamente documentabili.
Qualora l'arbitro ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione della clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento. Ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni l'intenzione di rimettere la questione all'arbitro e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. L'estinzione del procedimento è immediatamente comunicata alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro. In questo caso quindi l’arbitro può decidere se le parti lo richiedono mentre nella procedura prevista dal DLgs 165/2001 il giudice può decidere solo se l’Aran e le organizzazioni sindacali non arrivano ad un accordo di interpretazione autentica entro i 120 giorni previsti dall’art. 64 DLgs 165/2001 (vedi Controversie di lavoro). Può l’arbitro fare ciò che non può il giudice? Su questo punto il Ccnq mostra un’evidente lacuna che certamente andrebbe colmata in analogia con quanto previsto per il procedimento giudiziale.
Nel corso della procedura di conciliazione e arbitrato le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. L'arbitro può sentire testi e disporre l'esibizione di documenti, anche nei confronti di terzi (ex art. 210 cpc), in copia (ex art. 212 cpc), o informazioni scritte dell’amministrazione (ex art. 213 cpc).
Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro entro 60 giorni dalla data della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore a 30 giorni consentita dalle parti, e deve essere comunicato alle parti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, mediante raccomandata con a. r.
Esaurito il procedimento, i relativi atti devono essere tempestivamente trasmessi alla camera arbitrale stabile, a cura dell'arbitro.
Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all'osservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo.
La parte soccombente è tenuta alla corresponsione delle indennità spettanti all'arbitro.
Tutte le attività di segreteria sono di competenza dalla camera arbitrale stabile o dell'amministrazione presso la quale si svolge il procedimento.
Nulla è dovuto all'arbitro in caso di inosservanza a lui imputabile dei termini fissati dal comma 11 nonché in caso di inadempienza degli obblighi di comunicazione alla camera arbitrale stabile.
L’arbitro, nel momento in cui assume una decisione, chiude di fatto la controversia e la sua decisione ha la forza di una sentenza.

Impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo (art. 4 comma 12 Ccnq 23/1/2001)
“Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto” (art. 412 quater Cpc).

 

(modello richiesta Arbitrato)

 

A ………….……………
(indicare la controparte, ad esempio Dirigente scolastico, Csa, Ufficio Scolastica Regionale, ecc)

Alla Camera Regionale Arbitrale ……………
……………..

 

Oggetto: richiesta di compromettere in arbitri la controversia relativa a ……………………………………….. , ex art. 132 Ccnl Scuola 2002 - 2005

 

Il sottoscritto …………………………. , nato a ………………… il ……/……/……… , residente a ……………. in via ………………… , in servizio presso ……………………… di …………………. , docente/Ata (specificare qualifica), con contratto a tempo indeterminato/determinato regolato dal CCNL Scuola,

premesso che

(esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa)

chiede

(specificare lla pretesa)

A tal uopo fa presente che ha già/non ha espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 130 Ccnl Scuola 2002 - 2005
Chiede che l’eventuale procedimento arbitrale a seguito del tentativo di conciliazione si svolga presso la sede della propria amministrazione …………………………………… (da indicare).
Fa riserva, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del CCNQ di depositare la documentazione nonché l’atto con la completa esposizione delle proprie ragioni entro 10 gg dall’accettazione dell’incarico dell’arbitro.

In attesa di riscontro vogliano le SS.LL. in intestazione gradire distinti saluti.

 

Le comunicazioni relative alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a:
………………………….

 

data e firma

 
 
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