(art. 63 comma 3 DLgs 165/2001 e art. 28 L. 300/70 Statuto dei Lavoratori)
Ai sensi dell’art. 63 comma 3 DLgs 165/2001 “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni”
Lo Statuto dei Lavoratori prevede che “qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero (vedi anche RSU - compiti e diritti), su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale”, cioè con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 207,00 euro. Inoltre l’eventuale sentenza di condanna penale è soggetta a pubblicazione (art. 36 Cod. Penale).
L’art. 28 costituisce così uno strumento essenziale per rendere effettivo il principio di libertà sindacale sia dell’organizzazione che dei lavoratori.
La genericità della norma consente la più ampia individuazione del tipo di comportamento da ritenere antisindacale: lo è ad esempio la mancata applicazione di tutte le procedure previste dal Ccnl che il dirigente ha il dovere di attivare nei confronti delle RSU (dall’informazione alla contrattazione dei compensi aggiuntivi, vedi Relazioni sindacali di scuola). La giurisprudenza, ormai consolidata, inoltre ritiene perfettamente ammissibile che contro lo stesso comportamento possano contemporaneamente agire l’organizzazione sindacale, con l’art. 28, e il lavoratore danneggiato, per via ordinaria.
Non c’è un limite di tempo per avviare un’azione contro un comportamento antisindacale purché gli effetti lesivi siano ancora in atto (Cass. 5422/98, 1600/98).
L’azione promossa dall’organizzazione sindacale può essere rivolta anche alla tutela di un lavoratore non iscritto o aderente ad un altro sindacato: la tutela non è della propria libertà, ma della libertà sindacale di tutti i lavoratori e di tutte le organizzazioni (Cass. 4839/92) |