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AGGREGAZIONE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

(L. 549/95; L.662/96; Dpr 157/98).
Il Dpr 157/98, Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 20 della L. 549/95, prevede che:
- gli istituti facenti parte dell'unica istituzione scolastica conservano ciascuno la propria originaria identità e denominazione (art. 2);
- per gli immobili utilizzati come sede degli istituti aggregati trovano applicazione le norme di cui alla legge 11.1.96, n. 23 e alla L. 8.8.96, n. 431;
- la titolarità di eventuali crediti, ferme restando le finalità ad essi connessi; i beni appartenenti alle istituzioni scolastiche aggregate ed i beni mobili statali passano nel patrimonio della nuova istituzione scolastica; gli istituti scolastici aggregati conservano l'uso dei beni mobili esistenti all'atto della aggregazione (art. 3);
- decadendo i rispettivi consigli di istituto (art. 1 OM 277/98, CM 192/2000), venga nominato, dall’ex Provveditore, un Commissario per l'amministrazione straordinaria delle competenze, sino all'entrata in funzione del consiglio di istituto (art. 5), tranne il caso in cui vengano aggregate sezioni staccate e sedi coordinate ad un’istituzione scolastica presso la quale sia già in funzione il consiglio di istituto (che comunque va subito rinnovato);
- venga costituito un unico consiglio di istituto, con elezioni dei rappresentanti dei docenti, genitori, alunni e del personale Ata sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuola, riservando almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni di ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione (art. 6);
- venga costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione. Per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche (ad esempio, adozione dei libri di testo, iniziative di sperimentazioni, ecc.) riferite alla singola scuola il capo di istituto convoca solo la corrispondente sezione. In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta ai singoli ordini di scuola. L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative dell'istituto e con la programmazione didattico-educativa generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti. I collaboratori del preside sono eletti, a norma dell'art. 7, comma 2, lett. h), del D.L.vo n. 297/94, sulla base del numero complessivo degli alunni dell'istituzione scolastica avendo cura di assicurare per quanto possibile la rappresentanza dei docenti di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il capo d'istituto sceglie il vicario, avendo cura di far cadere la sua scelta su persona appartenente ad ordine di scuola diverso dal proprio (art. 7);
- il collegio dei docenti elegga dal suo seno (art. 11 del T.U.) il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei docenti appartenenti alle diverse tipologie scolastiche (art. 8);
- la gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli istituti aggregati si realizza attraverso un unico bilancio.

 
 
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