(artt. da 61 a 69 Ccnl 2003)
La formazione-aggiornamento fa parte della funzione docente (art. 24 Ccnl 2003).
L'aggiornamento rimane diritto e cessa di essere dovere/obbligo per la progressione di carriera.
L’individuazione dei criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento è oggetto di informazione preventiva alle RSU (art. 62 Ccnl 2003 comma 13)
Il Miur assegna alle scuole per la formazione, il 60% delle risorse, secondo il numero degli addetti; queste vengono ripartite in modo proporzionale tra docenti e personale Ata, previa contrattazione con le RSU (art. 6 comma 2 lettera h Ccnl 2003)
Personale Ata
Può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di formazione o di aggiornamento nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.
La formazione/aggiornamento del personale Ata si svolge durante l'orario di servizio. Se la partecipazione al corso, che è considerata servizio a tutti gli effetti, eccede l'orario giornaliero, viene retribuita, oppure, a domanda, può dar luogo a riposi compensativi (art. 53, comma 4 Ccnl 2003 e anche CM 301/96). Al fine di garantire la mobilità professionale del personale Ata (art. 48 Ccnl 2003), sono previsti appositi corsi sia per il passaggio tra le aree che all'interno dell'area.
Personale Docente
In ogni istituzione scolastica ed educativa, il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti, è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Il Piano annuale, può avvalersi delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. (art. 65 Ccnl 2003). Compete alle singole scuole, in rete o consorziate, la programmazione delle iniziative di formazione, ferma restando la possibilità dell'autoaggiornamento (art. 63 comma 1 Ccnl 2003).
Per evitare quindi di incorrere in una sorta d'aggiornamento coatto stabilito dalla maggioranza del Collegio, è necessario rendere esplicite nel verbale queste "opzioni individuali", sottolineando la non obbligatorietà alla partecipazione alle attività d'aggiornamento contenute nel Piano e, consentire/riconoscere come funzionale alla qualificazione professionale la partecipazione a qualunque iniziativa scelta autonomamente, ricordando inoltre che pari condizioni di fruizione dovrebbero essere garantite a tutti.
Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario d'insegnamento. Gli insegnanti hanno diritto a 5 giorni nel corso dell’anno scolastico, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi (vedi voce supplenze). Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.(art. 62 comma 5).
Per consentire la partecipazione ad iniziative di formazione, il dirigente scolastico assicura anche un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio e previa contrattazione con le RSU (art. 6 comma 2 lettera i Ccnl 2003). Le stesse opportunità, (5 giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro), devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione (tali opportunità non sono cumulabili), e al personale che frequenta corsi di laurea, di perfezionamento, scuole di specializzazione, corsi di riconversione professionale. (art. 62 comma 11). A tal proposito i lavoratori possono usufruire anche dei permessi per il diritto allo studio (vedi Permessi ).
Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno un carattere di priorità (art. 62 comma 7).
Formazione in ingresso (art. 67 Ccnl 2003).
Nel contratto non ci sono novità in merito alla formazione in ingresso. Si rimanda alla voce Periodo di prova.
Formazione per il personale delle scuole in Aree a rischio e a forte processo immigratorio (vedi), o frequentate da nomadi (art. 68 Ccnl 2003).
Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari (art. 69 Ccnl 2003).
Formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(art. 71 comma 2 lettera e Ccnl 2003). |