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FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
(artt. 82, 83, 84, 86 Ccnl 2003)
Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono destinate a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente, educativo e ATA per:
  • la realizzazione del POF e le sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e del servizio;
  • la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

L'art. 86 comma 1 del Ccnl 2003 stabilisce che le risorse del fondo devono essere ripartite tenendo conto della consistenza organica del personale docente e ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto (es.istituti comprensivi) e delle diverse tipologie di attività.
Sulle attività da retribuire delibera il Consiglio di circolo o d'istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 86 comma 1 Ccnl 2003) e le proposte del DSGA adottate dal capo d'istituto, previa contrattazione con le RSU (art. 6 comma 2 lett. i Ccnl 2003).
Sulla base dei criteri e delle modalità definite nella contrattazione di istituto (art. 6 comma 2 lett. i Ccnl 2003) il capo d'istituto attribuisce l'incarico. Si ricorda che la Cm 243/99 prevede che il capo d'istituto attribuisca, con apposito incarico scritto recante l'impegno orario previsto e il relativo compenso, le attività aggiuntive al personale. Degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica, come prevede la stessa Cm. Si consiglia quindi di inserire tale procedura all'interno del contratto di scuola, tra l'altro il diritto alla conoscenza di queste delibere e degli atti conseguenti (attribuzione degli incarichi, con nominativi e corrispondenti compensi) è prevalente rispetto alle norme che tutelano la riservatezza (TAR Emilia Romagna Sez. II - sent. 820/2001; Trib. Cassino – sent. 9/3/2003). Vedi voce Trasparenza.

Con il fondo sono retribuite, eventualmente anche in misura forfetaria, le seguenti prestazioni del personale (riportiamo il compenso orario sia al “lordo dipendente” – la prima cifra – che è quella indicata nelle tabelle contrattuali; sia “al netto degli oneri a carico del dipendente (Inpdap 8,75% + Fondo credito 0,35%) ed al lordo dell'Irpef” – la seconda cifra – che è quella che viene effettivamente accreditata alle scuole):
a) - la Flessibilità (vedi) organizzativa e didattica e quindi le turnazioni, forme di flessibilità dell'orario di lavoro, intensificazione lavorativa, ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica. Il compenso annuale lordo al personale docente ed educativo che attua la flessibilità è stabilito dalla contrattazione di istituto;
b) - le attività aggiuntive di insegnamento e quindi le ore svolte oltre l'orario obbligatorio per interventi didattici per un massimo di 6 ore settimanali (€ 28,41 - € 25,82), non forfetizzabili;
c) - le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento e quindi gli impegni aggiuntivi dei docenti (€ 15,91 - € 14,46);
d) - le prestazioni aggiuntive del personale ATA, sia oltre l'orario che "intensificate":

  • collaboratore scolastico: 11,36 – 10,33 diurno; 13,07 – 11,88 notturno o festivo, 15,34 - 13,94 notturno e festivo;
  • assistente amministrativo ed equiparati: 13,07 – 11,88 diurno; 14,77 – 13,43 notturno o festivo; 17,04 – 15,49 notturno e festivo;
  • coordinatore amministrativo e tecnico: 14,77 – 13,43 diurno; 16,47 – 14,97 notturno o festivo; 19,32 – 17,56 notturno e festivo;
  • direttore servizi generali e amministrativi: 16,47 – 14,97 diurno; 18,75 – 17,04 notturno o festivo; 22,16 – 20,14 notturno e festivo;

e) - i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di 2 unità, della cui collaborazione il Ds intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Il compenso è definito nella contrattazione di istituto con le Rsu;
f) - le indennità di turno (€/ora lordo dipendente):
- personale educativo: 17,04 – 15,50 notturno o festivo; 34,09 – 31,00 notturno e festivo;
- personale ATA, solo aree A e B: 14,20 – 12,90 notturno o festivo; 28,41 – 25,80 notturno e festivo;
g) - l'indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente: € 284,05 annui per gli insegnanti elementari delle scuole slovene;
h) - il compenso spettante al personale che sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 55, comma 1 Ccnl 2003, detratto l'importo del CIA già in godimento (tabella 9 allegata al Ccnl);
i) - la quota variabile dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 55 Ccnl 2003 spettante al DSGA. I paramentri per il calcolo sono definiti nella tabella 9 allegata al Ccnl;
l)- i compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF.

Al DSGA possono essere corrisposti, fatta salva l'indennità di amministrazione, esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:

  1. per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue;
  2. per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati. (art. 87 comma 3 Ccnl 2003).

 

Il fondo è alimentato dai finanziamenti previsti da disposizioni di legge, da tutte le somme destinate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, comprese quelle dell'Unione Europea, da enti pubblici o privati e dalle eventuali economie dovute all'applicazione della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002) che ha operato un ulteriore taglio degli organici.
Nonostante i capi d'istituto e i segretari presentino generalmente la questione avvolta da indeterminazione e incertezze, l'entità del fondo, attribuito dal Ministero, è determinabile fin dal 1° settembre sulla base di semplici parametri.

SCHEMA DI CALCOLO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA – a.s. 2006/2007

Anche qui la prima cifra è al lordo dipendente (quella che è indicata nelle tabelle contrattuali) ed al netto degli oneri a carico dello Stato (INPDAP 24,20% + IRAP 8,50%), la seconda invece è al netto sia degli oneri a carico dello Stato sia degli oneri a carico del dipendente (Inpdap 8,75% + Fondo credito 0,35%) ed al lordo dell'Irpef, cioè quella che viene effettivamente accreditata alle scuole (Nota Miur n. 706 del 29/10/2004).

PROVENIENZA DELLE RISORSE

CALCOLO

AMMONTARE DELLE RISORSE

Ccni 1999 - art. 28, comma 1

 

Lett. a)

€ 357,91 - € 325,34

per n. …… docenti

 

= …………………………

Lett. c)
Solo per gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado.

€ 464,81 - € 422,51

per n. …… docenti

 

= …………………………

Ccnl 2001 - art. 14, comma 1

Lett. b)
Risorse non spese di cui alla lettera a) dello stesso art. 14 comma 1 Ccnl 2001

€ 60,65 - € 55,13

per n. …… docenti

 

= …………………………

Lett. c)
somme non spese per la mancata applicazione dell'art. 29 C.C.N.L. 26/5/1999

€ 156,27 - € 142,05

per n. …… docenti

 

= …………………………

Lett. d)
Importo di L. 15.300 mensili per 13 mensilità calcolato sul personale Ata in servizio al 15/3/2001

€ 102,70 - € 93,35

per n. …… ATA

 

= …………………………

Ccnl 2003 - art. 82, comma 1

Lett. a)
Importo pari a € 13,84 pro-capite per tredici mensilità per ogni docente o educativo al 1/1/2003

€ 179,92 - € 163,55

per n. …… docenti

 

= …………………………

Lett. b)
Importo pari a € 9,82 pro-capite per tredici mensilità per ogni unità di personale ATA al 1/1/2003

€ 127,66 - € 116,04

per n. …… ATA

 

= …………………………

A queste risorse devono poi aggiungersi:

  • (Nota Miur n. 1609 del 2 dicembre 2003) sulla base dei relativi specifici fabbisogni comunicati dalle singole Istituzioni Scolastiche, le risorse destinate al pagamento dei compensi per l’indennità di amministrazione ai sostituti del DSGA, la quota variabile dell’indennità di amministrazione spettante ai DSGA, i compensi per indennità di bi/trilinguismo solo per le scuole lingua slovena (nell’ipotesi in cui per gli stessi fini non sia già erogata da soggetti diversi dal Miur), i compensi per l’indennità di lavoro notturno e/o festivo solo per convitti ed educandati;
  • (art 83 comma 3 lett. a CCNL 2003) i finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e tutte le somme introitate dall’istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati, comprese le famiglie cui potrà essere richiesto un contributo per le attività integrative (peraltro già previste fin dal 1924 col Regio Decreto 965 che però ne imponeva l'assoluta e totale gratuità!);
  • (art. 83 comma 3 lett. b CCNL 2003) le economie realizzate non chiamando i supplenti temporanei, nelle scuole secondarie, per le assenze dei docenti inferiori ai 16 giorni (come previsto dall’art. 22 comma 6 L. 448/2001);
  • (art. 83 comma 4 CCNL 2003) le somme eventualmente non spese – il più delle volte a causa della cattiva gestione o delle lacunose conoscenze di molti DS e DSGA - nel precedente esercizio finanziario, nonché quelle previste dal CCNL 2003 a decorrere dall’1/1/2003 e non impegnate nell’a.s. 2002/2003;
  • (art. 84 comma 2 CCNL 2003) il 50% delle risorse - art.18, ultimo periodo, CCNL 2001 - accantonate per il trattamento accessorio del personale docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRE o nei distretti scolastici o comandato nell’Amministrazione, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio;
  • il finanziamento previsto dalla L. 440/97
  • eventuale finanziamento per ogni scuola con sezioni carcerarie e ospedaliere (1.549,37 - 1408,38 euro); sede di riferimento per l'educazione per adulti e corsi serali (1.032,91 - 938,92 euro); collocate in Aree a rischio (vedi) a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9 Ccnl 2003).
Così, con uno Stato che garantisce una sempre più ridotta “dotazione finanziaria essenziale" (art. 21 L.59/97), le scuole, dipendendo sempre più dalle "realtà e dagli Enti Locali", vedranno accrescersi le diseguaglianze territoriali e la segmentazione della struttura sociale (come già drammaticamente accade in Francia e Inghilterra), contro le quali un’eventuale "assegnazione perequativa" appare soltanto come un intervento cosmetico. La ricchezza, distribuita in maniera così disomogenea sul territorio nazionale, finirà per privilegiare ulteriormente chi già privilegiato lo è, visto che lo Stato rinuncia a farsi garante di imparzialità e a rivestire il ruolo di responsabile ultimo della qualità del sistema formativo.
In più con un "dirigente scolastico che attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà sul territorio" (art. 3 dell'Autonomia) la scuola del futuro marcerà a più velocità: avanti alcuni istituti, guidati da dirigentiinfluenti sugli amministratori e favoriti nell’accesso ai vari finanziamenti, nonché aiutati da famiglie altrettanto influenti, e dietro, molto dietro, scuole che “aprendosi” verso un territorio difficile si trasformeranno in ricettacolo dei problemi sociali del quartiere. I difetti della situazione attuale, piuttosto che essere combattuti assurgono a paradigma della scuola futura.
 
 
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