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Attività aggiuntive

Il Ccnl 2003 ribadisce l’esclusiva competenza del Collegio e del Consiglio di circolo o d'istituto nell’individuazione delle attività e del personale da retribuire col fondo d’istituto, sulla base dei criteri definiti in contrattazione d’istituto

Il nuovo Ccnl 2003 ha ribadito che le attività aggiuntive, compensate col Fondo dell’istituzione Scolastica, sono deliberate dal Consiglio di circolo o d'istituto nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
Questa delibera dovrà sostanzialmente acquisire (art. 86 comma 1 Ccnl 2003), senza quindi apportarvi modifiche, il Piano delle attività del personale docente e il Piano delle attività del personale ATA.
Il Consiglio potrebbe eventualmente rinviare al Collegio o al DS il Piano che non rispettasse i limiti di spesa o altro, per una sua rettifica.

L’art. 86 del Ccnl 2003 prevede la possibilità di compensi anche in misura forfetaria.

Il Piano annuale delle attività del personale docente è predisposto dal capo d'istituto e deliberato dal collegio (art. 26 comma 4 Ccnl 2003).

Il Piano annuale delle attività del personale ATA è invece predisposto dal DSGA e adottato dal DS dopo essere stato oggetto di contrattazione d’istituto con le RSU (art. 52 comma 3 Ccnl 2003).

Inoltre l'art. 6 comma 2 lett. i) Ccnl 2003 stabilisce che i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto siano materia di contrattazione con le RSU.
La Cm 243/99, che può fornire utili elementi di riferimento a questa contrattazione, chiariva che “qualora ciò non sia già previsto nella delibera del consiglio di circolo o di istituto, con apposito incarico scritto, dal quale devono risultare sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante, il capo d'istituto individua i nominativi del personale docente e Ata chiamato a prestare dette attività aggiuntive.
Degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica”.
Allora, per evitare che l’individuazione dei destinatari, nonché le modalità di impiego e di compenso siano disposte discrezionalmente dal capo d’istituto o dal segretario, bisogna che nelle delibere degli Organi collegiali siano indicati i nominativi, e che nella contrattazione d’istituto siano stabiliti, prima dell’inizio delle stesse attività, criteri e procedure trasparenti e condivisi dal personale per l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica.

Personale ATA
(art. 86 comma 2 lett. d Ccnl 2003)
Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro determinate dal Piano dell’Offerta Formativa, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc.
Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d’istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente quali ad ore.
Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica.
Se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo.
I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati.
Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.
L'art. 47 Ccnl 2003 sostituisce le funzioni aggiuntive con Incarichi specifici, il numero e la tipologia dei quali sono sempre individuati nel Piano delle attività (vedi).
I criteri di attribuzione ed i relativi compensi sono contrattati con le RSU.

Personale docente
In base all'art. 28 Ccnl 2003 le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla normativa in vigore (art. 25 del Ccnl 1999; artt. 30, 31 e 32 Ccni 1999), la conferma è però transitoria in quanto il comma 2 del medesimo articolo precisa che entro 30 gg. dalla firma definitiva del contratto (quindi entro il 24 agosto 2003?!?) dovrebbe essere avviata presso l’Aran una apposita sequenza contrattuale, per riesaminare e omogeneizzare l’intera materia.
Comunque in attesa di questa specifica sequenza contrattuale, le attività aggiuntive "consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento ... sono deliberate dal collegio dei docenti" (art. 25 Ccnl 1999).
Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento è previsto per un massimo di sei ore settimanali.
Le attività funzionali all'insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili, devono superare, insieme con quelle già programmate (per i collegi e le sue articolazioni: dipartimenti, commissioni, ecc.), le 40 ore annue delle "attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti" previste dall'art. 42, comma 3, lett. a) del CCNL 95.
Invece per le ore, comunque sempre deliberate dal Collegio, eventualmente eccedenti le 40 relative alle riunioni di consigli di intersezione, interclasse e classe, non si accede al fondo.

Per l'assegnazione di queste attività vedi Attribuzione incarichi per i compensi vedi Fondo dell'istituzione Scolastica.

 
 
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