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GUIDA MOBILITA' 2008/09

GUIDA alla PRESENTAZIONE delle DOMANDE di MOBILITA’ del PERSONALE della SCUOLA per l’A.S. 2008/2009.

SINTESI NORMATIVA (O.M. 2/08) 

Scadenza per la presentazione delle domande: il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per quest’anno al 5 febbraio 2008

Diritto alla domanda: può fare domanda tutto il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado con contratto a tempo indeterminato, compreso chi ha perso la titolarità della sede per aver fruito per più di tre anni dell’art.36 del CCNL/07 (accettazioni incarichi a tempo determinato). I neoassunti in ruolo dal 1/09/07 devono presentare domanda per ottenere l’assegnazione della sede definitiva nell’ambito della provincia in cui sono stati assunti: tale assegnazione avviene contestualmente alle operazioni relative ai trasferimenti. Gli assunti in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/09/2006 possono produrre domanda di trasferimento solo in ambito provinciale. Gli assunti in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/09/2005 o precedente possono produrre domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale. 

Precedenze L.104/92 I docenti che godono delle precedenze previste dall’art. 7, comma 1 , relative ai seguenti punti:  I) Disabili e gravi motivi di salute; III) Personale disabile e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; V) Assistenza al coniuge, al figlio disabile, assistenza del figlio unico al genitore disabile, assistenza al fratello o sorella disabile e convivente se i genitori sono scomparsi o totalmente inabili , non sono sottoposti ad alcun vincolo nella partecipazione alla mobilità.

N.B. Da quest’anno, nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con handicap grave sia l’unico a convivere con questo, ha diritto alla precedenza anche se vi sono altri fratelli o sorelle. 

Presentazione delle domande di mobilità volontaria (trasferimento)

  1. docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di i grado possono presentare due domande, una per le scuole della provincia di titolarità, un’altra per scuole di una sola provincia diversa (questa seconda, se soddisfatta, prevale sulla prima).
  2. docenti di scuola secondaria di secondo grado possono chiedere con un’unica domanda scuole di province diverse.

    N.B. Si possono esprimere fino a 20 preferenze per le scuole dell’infanzia e primaria, fino a 15 preferenze per la secondaria di primo e secondo grado ed artistica. 

Presentazione delle domande di mobilità professionale ( passaggi di cattedra e passaggi di ruolo

Oltre al trasferimento è possibile chiedere, dopo il superamento del periodo di prova e quindi ciò è possibile anche per i docenti immessi in ruolo con decorrenza dal 1/09/2006, il passaggio di ruolo e/o di cattedra con le seguenti modalità: 

  1. per i docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria è possibile chiedere il passaggio di ruolo (per un solo ruolo diverso e per una sola provincia anche diversa da quella di titolarità) se si è forniti di idoneità o di diploma di maturità magistrale conseguita entro l’a.s. 2001/02, titolo che conserva il valore abilitante;
  2. per i docenti della scuola secondaria di I grado è possibile chiedere sia il passaggio di cattedra (per le classi di concorso di cui si è in possesso di abilitazione), sia  il passaggio di ruolo (per un solo ruolo e per le classi di concorso di  cui si è in possesso di abilitazione o di titolo valido per l’accesso) o entrambi. Nella domanda di passaggio di ruolo nelle scuole secondarie di II grado si possono indicare sedi di più province. In caso di presentazione di più domande, la domanda di passaggio di ruolo prevale su tutte le altre.
  3. per i docenti della scuola secondaria di II grado è possibile chiedere sia il passaggio di cattedra (per le classi di concorso di cui si è in possesso di abilitazione), sia il passaggio di ruolo (per un solo ruolo (per le classi di concorso di cui si è in possesso di abilitazione o di titolo di studio valido per l’accesso)
  4. per i docenti tecnico pratici è possibile chiedere il passaggio di cattedra ad altre classi di concorso della tabella C ed è sufficiente il possesso del titolo di studio di accesso all’insegnamento. E’ possibile chiedere anche il passaggio dal ruolo  dei diplomati a quello dei laureati presentando apposita domanda e con il possesso della specifica abilitazione.
 

    In caso di presentazione di più domande, è sufficiente documentarne una sola dichiarando con autocertificazione e/o documentando tutti i titoli in possesso, facendo poi riferimento a questa nelle altre domande. Per la mobilità professionale vanno dichiarati o documentati  i titoli di studio e le specifiche abilitazioni. 
     

Allegati: alle domande di trasferimento e/o di passaggio devono essere accompagnate dai seguenti moduli allegati:

scuole dell’infanzia - modelli A1, A3 (all. G/1 e G/2);

scuole primarie - modelli B1, B3 (all. H/1 e H/2);

istituti di istruz. Sec. I° gr. - modelli C1, C2, C3 (all. I/1, I/2, I/8);

istituti di istruz. Sec.II° gr. - modelli D1, D2, D3 (all. J/1, J/2, J/12). 

Riapertura termini della presentazione: al personale scolastico che conclude i corsi di riconversione e ai docenti che concludono i corsi di sostegno è consentito la riapertura dei termini della presentazione delle domande, con il termine improrogabile fissato a dieci gg. prima delle date previste per la comunicazione al CED delle domande stesse (art. 2) 

Tabelle valutazione servizi principali:

  1. servizio annuale dalla decorrenza giuridica (punti 6) – A1) punteggio aggiuntivo per servizio su piccole isole (punti 6)
  2. servizio annuale preruolo (punti 3) – B2) punteggio aggiuntivo per servizio nelle piccole isole (punti 3) – B3) servizio di ruolo nella scuola primaria come “specialista” (da a.s. 92/93 a 97/98) con 0,5 punti nel plesso di titolarità e 1 al di fuori del plesso.
  3. servizio di ruolo continuità negli ultimi tre anni nella scuola di attuale titolarità o nella scuola di servizio per i titolari di DOSostegno nella scuola sec. II° gr. (punti 6); aggiuntivi 2 punti per ogni anno in più entro il quinquennio; 3 punti ogni anno oltre il quinquennio – C1) servizio di ruolo per un triennio in continuità (dal 92/93 al 97/98) come docente “specializzato” in lingua straniera per la scuola primaria (punti 1,5) e come “specialista” (punti 3)
  4. per chi non ha presentato per un triennio domanda di trasferimento o passaggio provinciale (punti 10)
 

N.B. Gli anni di preruolo sono valutati per intero ai fini dei trasferimenti e della mobilità professionale. Per quanto riguarda i trasferimenti d’ufficio e per la compilazione  delle graduatorie interne di istituto, gli anni preruolo si valutano nella misura di 4 anni + 2/3 degli eccedenti. Per quanto riguarda il punto D (10 punti) si chiarisce che i docenti che hanno utilizzato i punti per chiedere il trasferimento provinciale, sia che l’abbiano ottenuto o non ottenuto, comunque  hanno perso i 10 punti; inoltre li hanno persi anche coloro che hanno usufruito dell’assegnazione provvisoria che interrompe la continuità.  Mantengono i 10 punti invece coloro che hanno richiesto il trasferimento interprovinciale anche se l’hanno ottenuto. 

Tabella valutazione esigenze familiari:

  1. ricongiungimento al coniuge o a genitori o figli (punti 6)
  2. per ogni figlio sotto i sei anni (punti 4)
  3. per ogni figlio sopra i sei ed entro i diciotto o per figli maggiorenni inabili al lavoro (punti 3)
  4. per cura e assistenza figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti o del coniuge o del genitore inabili al lavoro assistiti solo nel comune richiesto (punti 6)
 

Tabella valutazione titoli generali principali:

  1. promozione di merito distinto (punti 3)
  2. superamento pubblico concorso per accesso al ruolo di appartenenza (punti 12)
  3. per ogni diploma di specializzazione post-laurea (DPR n.162/82; L.341/90 (art.4,6,8); Decreto n.509/99) attivati da università statali o pareggiate, o da corsi equipollenti (punti 5) ( non si valuta né la specializzazione per il sostegno, né la specializzazione S.S.I.S)
  4. per ogni diploma universitario oltre il titolo di studio per l’accesso al ruolo – lauree brevi, primo livello, diploma ISEF (punti 3)
  5. per ogni corso di perfezionamento non inferiore a un anno (come punto D) e per ogni master di 1° e 2° livello (punti 1)
  6. per ogni diploma di laurea con durata almeno quadriennale, magistrale (specialistica), accademia belle arti, conservatorio (punti 5)
  7. dottorato di ricerca – un solo titolo (punti 5)
  8. frequenza corso aggiornamento-formazione linguistica ministeriale – per scuola primaria (punti 1)
  9. per ogni partecipazione a esami di stato fino all’a.s.2000/2001 come presidente o componente esterno o interno o attività svolta come docente di sostegno all’alunno handicappato che sostiene l’esame (punti 1)
 

NB: per i trasferimenti a domanda e di ufficio, i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), sono cumulabili fino ad un massimo di 10 punti

  Per i trasferimenti nell’ambito del comune non si valutano le esigenze di famiglia 

Valutazione titoli per la Mobilità professionale

Per la mobilità professionale non si valutano le esigenze di famiglia, e  gli anni di preruolo si valutano nella misura di 4anni + 2/3 degli eccedenti .

Relativamente ai titoli generali, si valutano con punti 6 ciascuno i concorsi pubblici ordinari di livello pari o superiore oltre all’eventuale concorso per l’accesso al ruolo di appartenenza che si valuta punti 12. Inoltre è prevista la valutazione dei crediti professionali per cui, per ogni anno di servizio (non meno di 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui si è richiesto il passaggio sono attribuiti punti 3 

 
 
 
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