Avete diritto al rimborso:
- l'art. 18 L. 153/97 prevede che le spese legali relative a tutti i giudizi civili, penali e amministrativi contro dipendenti statali in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio, a seguito di proscioglimento dalla responsabilità, sono rimborsate dall'amministrazione entro limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura dello stato.
Vedi anche il parere del Consiglio di stato 365/96.
La nota Miur 275/2002 ha precisato che è l'Ufficio Scolastico Regionale a dover provvedere al rimborso per patrocinio legale.
In ogni caso l'Avvocatura dello stato poteva assumere la vostra rappresentanza e difesa qualora l'Amministrazione (cioè il vostro preside, ringraziatelo ...) ne avesse fatto richiesta e la stessa Avvocatura ne avesse riconosciuto l'opportunità (art. 44 RD 1611/1933). |