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| SCRUTINI CONSIGLIO IMPERFETTO |
| Data:
13 Dicembre, 2003 |
| DOMANDA |
Il quesito che vi sottopongo è stato oggetto di un'accesa discussione prima dell'inizio dello svolgimento dello scrutinio finale. Il DS, impossibilitato a presiedere tutti i consigli a causa dell'eccessivo numero di classi, ha delegato a presiederli o i coordinatori della classe, scelti a suo tempo dallo stesso Consiglio, o uno dei suoi collaboratori.
Un collega ha avanzato l'ipotesi dell'illiceità di tale prassi, dal momento che il collaboratore del Preside non risulta essere parte del Consiglio, e la preoccupazione della possibile illegittimità dello scrutinio stesso, qualora vi siano ricorsi da parte di alunni.
Ho letto il testo dell'art. 25bis del D.L. 29/93, ma non mi pare sia esplicito sull'argomento.
Vi chiedo, pertanto, quale sia l'attuale normativa di riferimento e cosa dica sulla questione in oggetto. |
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| RISPOSTA |
Anch'io ritengo che non sia legittimo (non illecito) scrutinare con un consiglio di classe "imperfetto" cioé senza il suo presidente, anche se questa prassi va diffondendosi, i poveri DS non ce la fanno da soli ... lo stipendio però lo intascano intero.
La sostituzione col coordinatore o altro collega del CdC riduce il quorum nel caso di votazioni a maggioranza, i "collaboratori" se sono stati designati dal DS, e non eletti dal Collegio come continuiamo a sostenere, possono avere esclusivamente "funzioni organizzative e gestionali" (art. 19 comma 4 CCNL 99, art. 3 comma 2 lett. d CCNL 2001) certamente non quelle relative alle valutazioni degli allievi. |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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