Ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. a del DLGS 297/94 (il "Testo Unico"), "il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico ... Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente".
Anche l'art. 4 del DPR 275/99 - REGOLAMENTO DELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ribadisce che:
"1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
...
4. ... le istituzioni scolastiche ... Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ..."
Anche l'art. 16, inoltre, prevede per quanto riguarda il coordinamento delle competenze che:
"1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.
2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento".
RICORDIAMO CHE IN OGNI CASO IL P.O.F. "comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità" (art. 3 del Regolamento)
Concludendo:
1) visto che "lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento" (art. 2 DPR 249/98 - Statuto delle studentesse e degli studenti), esplicitare criteri di valutazione che si ritengono adeguati alle reali situazioni, senza nessuna costrizione da parte di chicchessia, dovrebbe agevolare sia il docente che l'allievo, senza penalizzare nessuno;
2) il preside non può pretendere nulla.
Agisce sempre "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali", provvedendo all'esecuzione delle delibere (nel caso della didattica di quelle del Collegio dei docenti, che tra l'altro elabora il P.O.F., art. 3 DPR 275/99);
3) no. Se non come "presidente" del Collegio docenti. |