E' vero che per la scuola media il contratto nazionale non dice nulla di preciso, ma proprio per il fatto che il contratto nazionale rimanda al contratto di istituto, questo ha pieno valore di norma vincolante.
Su questo punto la questione normativa mi sembra chiarita: rientra la questione di forza, di rapporti di potere con il dirigente.
Voi dite: ribadiamo il contratto, comunque non lo cambiamo, perciò rimane in vigore quella clausola, non si può utilizzare il personale docente fuori dalla sede di servizio. E questo è giusto: vi paga la missione se voi andate nella scuola a 5 km di distanza? e con quali fondi lo potrebbe fare?
Può il dirigente cambiare l'orario? Certamente sì. Può farlo come vuole? No, perché è tenuto (e se non l'ha fatto è in torto) a chiedere preventivamente i criteri generali del Consiglio d'istituto e le proposte del Collegio.
Il Dirigente si deve attenere ai criteri generali del Consiglio d'Istituto mentre deve tener conto delle proposte del Collegio, che non è vincolante, ma obbligatorio (articolo 7 del Testo Unico 297 del 16 aprile 1994). Non può quindi discostarsi dai criteri generali del Consiglio d'istituto e se si scosta dalle proposte formulate dal Collegio, deve farlo per giustificati motivi, non per arbitrio.
Su questa materia e altre affini ci sono note del Ministero fin dai primi anni ottanta e c'è una sentenza del Consiglio di Stato, che dice chiaramente che il preside si può scostare dai criteri indicati dagli organi collegiali per giustificati motivi, non per arbitrio. E tanto meno, aggiungo io, per punire un'azione sindacale, perché questa è una azione che indirettamente è qualificabile come comportamento antisindacale sanzionabile dal giudice.
Inoltre rientra tra le materie di contrattazione con le RSU l'utilizzo del personale docente in rapporto al P.O.F. Perciò si può a buon diritto far rientrare in tale contrattazione criteri generali per l'utilizzo dei docenti nell'orario di lezione e proporre che l'orario sia distribuito su cinque giorni, senza ore buche, se non in casi assolutamente eccezionali e non superiori ad una certa percentuale (1%), e così via. Lui non accetterà, ma intanto si pone un'altra condizione per fargli ricorso se continua su questa strada.
Al di là dei chiarimenti giuridici, è chiaro che molto dipende da quanto sarete in grado come corpo insegnante di resistere anche psicologicamente alle sue pressioni e ai suoi tentativi di ricatto ma tieni presente che il contratto stipulato è in vigore finchè non lo modificate ed io non lo modificherei (nota aggiunta di Nicola), e se lo viola lo porterei dal Giudice per attività antisindacale.
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