In generale bisogna sottolineare che deve essere la pubblica amministrazione ad agire sulla base di leggi o "precisi riferimenti normativi" ("I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge" art. 97 Cost.), talvolta è impossibile dire perché una cosa non si possa fare per il semplicissimo motivo che è "il fare" che deve essere consentito!
Infatti mentre nei rapporti tra privati è possibile tutto ciò che è "lecito", cioè non è vietato dalla legge, la pubblica amministrazione agisce nel campo del "legittimo", cioè tutto ciò che è esplicitamente consentito dalla legge.
Nello specifico:
1. MAI. Un docente titolare di una classe (art. 315 comma 5 DLgs. 297/94 - Testo Unico della scuola) in base a qual norma potrebbe essere tolto da quella per andare da un'altra parte? (neanche quando è assente l'allievo in situazione di handicap per esempio Circ. Provv. Roma, n. 153 del 13/10/97). Chi è titolare/contitolare della classe non può allontanarsene!
2. Si, solo se non è un "buco" nell'orario. La contrattazione d'istituto tra RSU e DS sull'orario dei docenti (art. 6 comma 2 lett. i Ccnl 2003) può meglio specificare la questione.
3. assolutamente no! in ogni caso per assenze oltre i 5 giorni bisogna assumere il supplente (vedi anche art. 22 comma 6 L. 448/2001, o l'art. 26 comma 5 Ccnl 2003). È interruzione di pubblico servizio oltre che un danno economico risarcibile nei confronti dell'avente diritto. Bisogna avviare un contenzioso sulla questione.
4. Si (art. 5 comma 1 Ccdn sulle assegnazioni del 20/6/2003 e art 25 Ccdn 15/1/2003), a meno che non ci sia esplicita richiesta del docente o motivate ragioni organizzative. |