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| INDENNITÁ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO |
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| DOMANDA |
Un D.S.G.A., beneficiario art.2 comma 12 L.335/95, in quiescenza per inabilità dal corrente anno (con un'anzianità di servizio effettivo di 31 anni), ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, prevista dall'art. 23, c. 4 del CCNL Comparto Scuola? |
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| RISPOSTA |
No, non ha diritto.
Infatti, a seguito di diversi quesiti, il 18/2/2000 il Min. Tesoro ha emanato la Nota prot. n. 196872, con le seguenti osservazioni sull'argomento:
"1) durante i periodi di assenza per malattia in cui si ha diritto alla conservazione del posto se il dipendente viene dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo l'indennità sostitutiva del preavviso;
2) nel caso di dipendente che, pur avendo presentato domanda per l'ottenimento della pensione di inabilità, sia cessato dal servizio per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale del Tesoro n. 187/1997, si ritiene che la risoluzione del rapporto di lavoro comporti anche l'attribuzione dell'indennità sostitutiva del preavviso;
3) nell'ipotesi in cui ad un dipendente, cessato dal servizio per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro con relativa corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, venga riconosciuta successivamente la pensione di inabilità, si è del parere che, essendo quest'ultima una normativa di carattere speciale contraddistinta da una particolare modalità di attuazione della stessa disciplinata dal decreto del Ministero del Tesoro n. 187/1997, l'Amministrazione debba procedere ad una modifica del precedente provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente recupero dell'indennità di preavviso;
4) se un dipendente sottoposto a visita da parte della Commissione Medica Ospedaliera Militare per l'ottenimento della pensione di inabilità viene invece riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente al servizio, la risoluzione del rapporto di lavoro si effettua con corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso". |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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