Cobas
Logo
 
 
Sei in: home > faq > RSU > Diritto di assemblea
Indietro
Diritto di assemblea
Data:   12 Aprile 2007
DOMANDA Sono una Rsu Cobas. Le altre Rsu sostengono – convincendo il preside - che da sola non posso indire l’assemblea d’istituto, ai sensi dell’art. 8 comma 3 lett. b) del Ccnl 2002/2005. So che contro divieti di questo tipo sono stati fatti numerosi ricorsi al giudice, qual è stato l’esito?

RISPOSTA Da sempre la possibilità per la singola Rsu di convocare l’assemblea in orario di servizio è stata garanzia di pluralismo e di partecipazione all’interno delle scuole. Il fatto che fin dal Ccnl 2001 - cioé quello immediatamente successivo alle prime elezioni Rsu - i sindacati concertativi abbiano tentato di limitare questo diritto introducendo la famigerata clausola che prevederebbe che le assemblee possano essere indette “dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti” (ora art. 8 comma 3 lett. b Ccnl 2002/2005) la dice lunga su cosa i firmatari pensino della democrazia e dei diritti per tutti.
Comunque ormai esistono numerose sentenze che ribadiscono il diritto della singola Rsu a indire l’assemblea (alcune su http://www.cobas-scuola.it/rsu/index.html). I Tribunali hanno generalmente ritenuto che “la disposizione collettiva da ultimo citata, risulta chiaramente in contrasto con quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7.8.1998” (Trib. Livorno sentenza 124/2005) e quindi hanno riconodciuto il diritto della singola Rsu.
Ma di più, i giudici non hanno potuto non rilevare che “per impostare una soluzione occorre rilevare, in primo luogo, che il comma 1° dell'art. 2 (diritto di assemblea) del CCNQ 7.8.1998 cit. fa salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore in materia di diritto del dipendente pubblico di partecipazione ad assemblee sindacali (ed è evidente che non siano disposizioni migliorative quelle che limitano, con qualsiasi strumento, anche indirettto, il diritto di partecipazione suddetto)”, cioé: è il magistrato che tutela il lavoratore dalle malefatte sottoscritte dai sindacati. Siamo alla farsa! I lavoratori devono rivolgersi al giudice per ottenere il ripristino di un diritto che i loro presunti rappresentanti hanno contribuito a togliergli. Inoltre, continua la sentenza, “la funzione dei contratti collettivi quadro è quella di disciplinare in modo uniforme istituti comuni a tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, ovvero a tutte le pubbliche amministrazioni ... Deve pertanto ritenersi, secondo un criterio gerarchico mutuato dal sistema delle fonti del diritto che appare appropriato anche in tema di contrattazione collettiva, la "prevalenza" del contratto collettivo nazionale quadro rispetto al contratto collettivo nazionale di comparto, con conseguente disapplicazione delle clausole del secondo in contrasto con il contenuto del primo. Peraltro, la finalità del contratto collettivo nazionale quadro e la funzione dello stesso, legislativamente sancita, non consentono alla contrattazione collettiva di settore di introdurre deroghe laddove non ne sia prevista la possibilità (cfr. in termini, Trib. Milano sezione Lavoro 12.3.2002, Trib. Pinerolo sezione Lavoro 29.11.2001, Trib. Livorno 30.11.2003). Una diversa soluzione non può fondarsi sull'art. 5 del citato Accordo nazionale Quadro del 7.08.1998, secondo il quale "in favore delle RSU sono, pertanto, garantiti "complessivamente" i seguenti diritti: - omissis - c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori", in quanto l'avverbio "complessivamente", per la sua collocazione nella frase, non può che riferirsi all'insieme dei diritti specificatamente elencati nell'articolo e non all'insieme dei membri delle r.s.u.”.
Infine anche la Corte di cassazione si è espressa sull’argomento (relativamente al settore privato, ma la questione e le norme sono sovrapponibili) confermando una sentenza della Corte di appello di Roma con la motivazione che “La sentenza impugnata giustifica poi anche l'ulteriore affermazione che il diritto di indire l'assemblea è riconosciuto al singolo componente della r.s.u. e non già a quest'ultima come organismo a funzionamento necessariamente collegiale (argomento interpretativo che peraltro non è specificamente censurato dalla difesa della ricorrente); ciò lo desume da un dato letterale (e segnatamente dall'art. 5 cit. che si riferisce alle r.s.u. al plurale) e da una considerazione sistematica: se la prerogativa prevista dall'art. 20 Stat. lav. in favore delle r.s.a. non richiedeva che l'indizione dell'assemblea fosse necessariamente congiunta potendo le riunioni sindacali essere convocate "singolarmente o congiuntamente", la speculare prerogativa pattizia prevista dall'art. 4 cit., che reca il riconoscimento del diritto di indire "singolarmente o congiuntamente" l'assemblea dei lavoratori, ripete null'altro che questa duplice modalità di convocazione escludendo che questa (la convocazione) possa essere solo ed unicamente congiunta, ossia riferita all'intera rappresentanza sindacale unitaria” (Sent. 1892/2005).
 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
Torna su
Copyright© COBAS Scuola Sardegna
La sede regionale e provinciale dell'Associazione:
si trova a Cagliari in via Donizetti 52 Tel. e Fax (Q) 070485378
e-mail cobascuola.ca@tiscali.it