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COMPENSI
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DOMANDA Premesso quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del CCNI 99, mi è sorto qualche dubbio per quando riguarda la solidità legale degli articoli citati quando ho letto l'art. 7 (comma 8) del DPR 8/3/99 N°275.
La domanda che pongo è la seguente: La RSU o il Consiglio d'Istituto può contrattare retribuzione orarie per il personale scolastico in modo difforme come previsto dalle tabelle del c.c.n.i. in virtù del decreto citato sopra le risorse derivanti da progetti esterni?

RISPOSTA

Non è un problema di "solidità legale", i contratti prevedono dei compensi dai quali però si può derogare in determinate condizioni (provenienza fondi, attività previste e personale impegnato).

Alcuni esempi:
La CM 27/99 "Nel caso in cui sia indispensabile utilizzare specifiche professionalità non rinvenibili tra il personale di cui trattasi, codesti Enti potranno fare ricorso alla collaborazione di esperti esterni, mediante stipula di apposito contratto d'opera, motivando adeguatamente la necessità del ricorso a detta particolare professionalità nei casi in cui il compenso stabilito nel Contratto stesso sia superiore alle misure previste dalle disposizioni ministeriali per il personale di cui trattasi".

La Lettera Circolare 194/2000 relativa al "Finanziamento per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica e per le relative iniziative di formazione e aggiornamento, in applicazione della L. n.440/1997. Esercizio finanziario 2000" ribadisce che "per gli esperti esterni … si fa rinvio alle disposizioni contenute nella C.M.446/98".
La CM 446/98 avente per oggetto "Problematiche concernenti i finanziamenti della Legge 440/97 - risposte a quesiti", chiarisce che "qualora, sulla base del progetto di autonomia, si renda necessario il ricorso a personale esperto estraneo all'amministrazione statale, al fine di realizzare particolari attività per le quali non vi siano specifiche professionalità disponibili a realizzarle nella scuola o nelle altre istituzioni scolastiche, allo stesso spetta - previa stipulazione di specifico contratto di prestazione intellettuale, così come previsto dall'art. 40, comma 1, della legge 449/97- il compenso orario lordo ovvero il compenso forfettario determinato tra le parti.
L'attribuzione di un compenso maggiore di quello previsto dall'anzidetta Tab. "D" va adeguatamente motivata in relazione al fatto che le particolari caratteristiche del progetto presuppongano professionalità tali da giustificare il superamento dell'anzidetto compenso. Va comunque verificata la compatibilità finanziaria con le risorse deliberate nel progetto di autonomia. Ai fini di cui sopra si propone un modello di contratto d'opera".

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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