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Supplente – astensione obbligatoria e facoltativa
Data:    12 Aprile 2007
DOMANDA Sono una docente a t.d. in maternità obbligatoria fino al 1 aprile. Avevo già chiesto alla scuola di poter usufruire di un mese di congedo parentale. Pareva tutto a posto ma la segreteria mi ha comunicato che devo rientrare in servizio almeno un giorno (il 2 aprile). Ma a questo punto, quando rientrerò a maggio, tornerò in classe? Secondo me sì, visto che si spezzano i famosi 150 giorni (90 nelle classi terminali), con evidente disagio delle classi (una delle quali impegnata negli esami di stato). È vero che sono obbligata a prendere servizio per un giorno? Il trattamento delle docenti a t.d. non era stato equiparato a quello delle docenti a t.i.?

RISPOSTA Non esiste alcuna norma che preveda che tu debba rientrare in servizio per chiedere il congedo parentale.
Hai un unico vincolo che è previsto dal comma 7 dell'art. 12 del CCNL Scuola ovvero il richiedere il permesso retribuito per astensione facoltativa con 15 giorni di preavviso e non esiste alcuna norma che ti obblighi a rientrare in servizio per un giorno.
Ti confermo che la normativa per i congedi parentali delle/dei docenti a tempo determinato è assolutamente equiparata a quella delle/dei colleghe/i a tempo indeterminato.
Ti consiglio, quindi, di presentare la domanda formale prima dei 15 giorni dal rientro e non stare a sentire ciò che dice la segreteria della scuola che ovviamente vuole far saltare la tua supplente perchè ove tu rientrassi un solo giorno in servizio devi riprendere le tue classi e licenzierebbero chi ti ha sostituito praticamente per l'intero anno scolastico.
 
Risponde Nicola Giua: Cobas-Scuola di Cagliari
 
 
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