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| Supplente licenziato |
| Data:
12 Aprile 2007 |
| DOMANDA |
Nella scuola dove lavoro è stata recentemente revocata una supplenza ad una collega perché l’alunno H assegnatole si è trasferito in un’altra città. È legittimo questo comportamento? |
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| RISPOSTA |
No, non è un comportamento legittimo.
Ma occorre fare una serie di precisazioni. Innanzitutto c’è da dire che nelle amministrazioni pubbliche non esiste più l’istituto della revoca unilaterale. I contratti di lavoro sono ormai regolati da una disciplina contrattuale di diritto privato che - anche se applicata nel settore del pubblico impiego - prevede l’incontro della volontà di due parti formalmente paritarie. Nel caso della scuola le norme di riferimento sono gli artt. 23 e 37 del Ccnl 2003.
Il comma 4 dell’art. 23 prevede - in particolare - che il contratto individuale di lavoro indichi la “data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato”, una data che la scuola deve obbligatoriamente rispettare a meno che non si verifichino specifiche “condizioni risolutive” (comma 5 art. 23).
In generale è poi previsto che è “causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.
Pertanto, se non si è verificata quest’ultima condizione e se il contratto individuale sottoscritto dalla collega non prevedeva esplicitamente che il trasferimento dell’allievo fosse da ritenersi una causa di risoluzione del contratto, non c’è nessuna ragione legittima per sciogliere il contratto - mai “revocare” - prima della data prevista.
A conferma di quanto detto anche i contenziosi che si stanno moltiplicando su queste situazioni presso i tribunali e Uffici del lavoro di tutta Italia stanno concludendosi nella medesima maniera: reintegrazione nel posto di lavoro dei supplenti con pieno riconoscimento dei loro diritti giuridici e patrimoniali.
Un ulteriore approfondimento merita, infine, un tentativo dell’Amministrazione che ha richiesto - in un caso analogo - che fosse rigettata dalla Corte di Appello di Ancona una precedente sentenza del Tribunale di Pesaro (Trib. Pesaro Sent. 14/5/2004) che aveva riconosciuto il diritto del supplente. L’Amministrazione motivava la richiesta nel seguente modo:
- il contratto conteneva il nome dell’alunno H, cui era destinato il sostegno, che si era successivamente trasferito;
- esisteva quindi un “giustificato motivo oggettivo” (art. 3 L. 604/1966) di recesso del dirigente scolastico che non poteva più utilizzare la docente;
- la supplente non poteva accampare alcuna pretesa in ordine alla durata del contratto.
La Corte di Ancona ha ritenuto infondato l’appello (Sent. 455/2005), oltre che per le ragioni che abbiamo precedentemente esposto, anche perché non è applicabile la norma prevista dall’art. 3 L. 604/1966 che riguarda esclusivamente il contratto di lavoro a tempo indeterminato e non quello a tempo determinato.
In ogni caso, ha concluso la Corte, la mancata utilizzabilità dell’insegnante a causa del trasferimento dell’alunno, piuttosto che essere un “giustificato motivo oggettivo”, avrebbe semmai potuto essere rilevata - ex art. 1463 Cod. civile - come una “impossibilità sopravvenuta della prestazione” (cfr Cass. 4437/1995 e 14871/2004).
Ma anche quest’ultima evenienza è stata scartata dalla Corte d’Appello che ha ritenuto che “la prova di tale assoluta inutilizzabilità della prestazione dell’insegnante supplente, sopravvenuta a seguito del trasferimento dell’alunno con handicap, non sussiste. Ed infatti ... l’insegnante di sostegno è assegnata all’intera classe ... e diviene contitolare della classe stessa ... partecipando altresì alla programmazione complessiva ... non è plausibile, quindi, che non sia stato possibile ... un proficuo impiego delle funzioni di docenza espletabili” dalla collega illegittimamente licenziata.
Alla luce delle motivazioni suesposte, è opportuno notare che risulta analogamente illegittimo il licenziamento del supplente anche nel caso del rientro anticipato del titolare rispetto al termine previsto nel contratto individuale di lavoro.
In situazioni come queste consigliamo di rivolgersi alle nostre sedi territoriali per avviare immediatamente un ricorso d’urgenza, ex art. 700 Cod. di procedura civile, presso il competente Tribunale. |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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