Già nell'interpellarti, per consentirti una decisione consapevole, avrebbero dovuto comunicarti "i dati essenziali relativi alla supplenza", compreso "l'orario di prestazione settimanale" (art. 12 comma 4 DM 103/2001). Nei casi di supplenze temporanee, se la cattedra è costituita da 15 ore di lezione più tre a disposizione, non si ha diritto alle 18 ore (art. 1 comma 78 L. 662/96, art. 4 comma 10 L. 124/99 e art. 7 comma 2 DM 201/2000).
Per le ore di supplenza svolte oltre quelle previste dal contratto, devi ricevere il compenso per "ore eccedenti", ai sensi dell'art. 70 CCNL 95.
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