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| SUPPLENZA scuola elementare |
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| DOMANDA |
Il dirigente di un Circolo quando ci sono supplenze di 7 giorni non sempre le conferisce (in nome del risparmio). Esiste ancora la norma che dice che se la supplenza è superiore a 5 giorni deve nominare o puo' fare di tutto per risparmiare?
Per favore citare la norma.
Mi occorre una risposta urgente.Grazie mille |
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| RISPOSTA |
Si, esistono ancora.
- Il comma 72 dell'art. 1 della L. 662/96 (finanziaria 1997, confermata dal comma 6 dell'art. 22 della L. 448/2001, la finanziaria 2002) che stabilisce che "gli organi competenti (cioè il Collegio docenti, ndr), sulla base dei princìpi generali di cui all'articolo 128 del T.U. (la Programmazione dell'attività didattica, non certo l'economicità di gestione, ndr), deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico", e quindi in tutte le scuole si deve nominare il supplente per assenze superiori a 5 giorni, ma in più in quelle scuole dove tutte le ore di contemporaneità sono impegnate il supplente va chiamato fin dal primo giorno.
- Il comma 2 dell'art. 6 del CCDN 11/7/2000 - sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie - (valido anche per quest'anno, CM 122/2001) "la sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante". |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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