Dopo l'assunzione di servizio non si tratta più di rinuncia, ma di abbandono.
In quest'ultimo caso (se non c'è giustificato motivo documentato dall'interessato), l'art. 8 DM 201/2000 prevede per l'anno scolastico in corso, la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto.
Ma nel tuo caso potrebbe esserci una mancata assunzione di servizio all'inizio del prossimo a.s., in questo caso, come per le rinunce, non c'è più alcun effetto, visto che la L. 333/2001 ha introdotto l'aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti (CCMM 146/2001 e 82/2002). |