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| SUPPLENTI – RETRIBUZIONE MATERNITÀ |
| Data:
15 Settembre, 2003 |
| DOMANDA |
Sono un'insegnante che lavora con contratti a tempo determinato nella scuola elementare; per complicanze della gravidanza ho dovuto ritirarmi dal servizio il 03-05-2004, ma ho comunque seguito la regolare procedura prevista nei casi di "interdizione". Il mio contratto scadeva il giorno successivo e il 05-05-2004 ho accettato altra nomina, ma solamente giuridica, presso un'altra scuola. Nel frattempo la prima scuola a cui avevo presentato la comunicazione di interdizione, mi ha informata dell'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 337 del 07/11/2003, dicendomi che dall'accettazione delle successive nomine ne sarebbe dovuto derivare non solo riconoscimento giuridico ma anche economico da parte delle varie scuole.
A questo proposito mi sorgono vari dubbi:
1) Questa Ordinanza si riferisce anche all'interdizione o parla soltanto del periodo di astensione obbligatoria per maternità?
2)I periodi coperti da nomina contrattuale durante l'interdizione in che misura mi spettano retribuiti?
3)E i periodi non coperti da nomina contrattuale da chi mi dovrebbero venire corrisposti economicamente e in quale percentuale?
4)A questo punto a chi dovrei comunicare l'astensione obbligatoria? Alla prima scuola o all'ultima da cui avrò accettato la nomina? |
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| RISPOSTA |
1. L'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne (art. 17 DLgs 151/2001) è parte integrante del congedo di maternità di cui si parla.
2. Nei periodi coperti da nomina il 100%, nei periodi non coperti 80%.
3. Una recente Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (prot. 8398 del 7/5/2004) chiarisce che deve "essere corrisposta, di volta in volta, dalla scuola ove la lavoratrice ha perfezionato il rapporto di lavoro con l'accettazione della nomina, instaurando così un n uovo rapporto di impiego".
4. Alla prima devi comunicare della successiva nomina per sospendere il pagamento. Alla seconda devi comunicare contestualmente all'accettazione della nomina il tuo stato per iniziare il pagamento. Questo procedimento deve essere eventualmente ripetuto in caso di ulteriori nomine per coincidenze di pagamenti. |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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