No, la scuola non agisce correttamente.
Infatti il comma 3 dell'art. 7 del DM 201/2000 prevede che:
"Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto".
Se la scuola insiste rivolgiti alla sede Cobas più vicina per avviare il contenzioso. |