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SUPPLENZA TEMPORANEA: PROROGA
Data:    11 Novembre 2000
DOMANDA

Da: Francesco (francesco.ragusa@tiscalinet.it)

Oggetto: Quesito nomina dirigente scolastico

Testo: Il caso: una collega riceve una supplenza di 14 gg. da parte del dirigente scolastico per sostituire un docente in malattia. Finiti i 14 gg il collega in malattia prende altri tre giorni, senza interrompere il periodo di malattia. Nel frattempo però il dirigente, finiti i 14 gg., licenzia la collega supplente. Credo, a rigor di logica che alla collega spettasse il diritto alla continuità. Qualcuno sa darmi notizie più precise e i riferimenti normativi? Saluti Francesco.


RISPOSTA Hai perfettamente ragione, infatti l’art. 7 del DM 201/2000 recita testualmente: “ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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